Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25042

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25042
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25042
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da R G nato a ERICE il 18/03/1993 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impuanato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENAT SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TSSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 23.3.2022 la Corte di Appello di Palermo, per quanto qui rileva, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di R G in ordine al reato di lesioni aggravate dai futili motivi.

2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1.Col primo motivo deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particlare tenuità del fatto, nonostante il danno lieve arrecato con l'azione posta in essere dall'imputato.

2.2.Col secondo motivo deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 152 e 129 del codice di rito, per non essersi rilevato che la mancata comparizione della persona offesa equivale a remissione della querela.

2.3.Col terzo motivo deduce la violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 274/2000 e la illegalità della pena.

2.4.Col quarto motivo deduce la violazione dell'art. 61 n. 1 c.p.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, e il rigetto del ricorso nel resto;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

1.1.Con motivazione coerente e logica, la corte di appello ha ritenuto di non potere qualificare di particolare tenuità la condotta posta in essere dall'imputato, il quale, sulla pubblica via, alla presenza di numerosi giovani, aveva cagionato, colpendolo in volto con un pugno, un trauma facciale, giudicato guaribile in cinque giorni, a Domenico Cardellino;
la corte territoriale ha in particolare evidenziato le modalità e circostanze del fatto, innescato dalla situazione personale, non propria di R, bensì riferibile esclusivamente al correo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi