Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/06/2005, n. 12195

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Nel vigore del combinato disposto degli artt. 284 e 288 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/06/2005, n. 12195
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12195
Data del deposito : 10 giugno 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA FAmaria - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO SEVERO 73, presso lo studio dell'avvocato MARIO SALERNI, rappresentato e difeso dagli avvocati PAPARO ALDO, MAURIZIO RODINÒ, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOGLIANO 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BADOLATO, rappresentata e difesa dall'avvocato SIGILLÒ GIUSEPPE, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 239/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 15/04/99;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/02/05 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;

uditi gli avvocati Fabrizio SIGILLÒ, per delega dell'avvocato Giuseppe SIGILLÒ, Luigi COMBARIATI, per delega dell'avvocato Aldo PAPARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli ingegneri RL IS e FA CO chiesero al presidente del Tribunale di Catanzaro di emettere decreto ingiuntivo nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro per il pagamento della somma di L. 109.425.255, a titolo di onorari cui ritenevano di avere diritto per la progettazione di un complesso scolastico.
Il presidente adito emise il provvedimento in data 19 settembre 1990 e l'Amministrazione provinciale propose opposizione adducendo di aver già adempiuto la propria obbligazione. Instauratosi il contraddittorio il Tribunale di Catanzaro, con sentenza depositata il 15 dicembre 1994, revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo che l'Amministrazione provinciale realmente avesse adempiuto l'obbligazione prevista nella convenzione regolatrice del rapporto. Specificamente, in essa era stato fissato un importo massimo di spesa che, se si fosse rivelato insufficiente per l'esecuzione dell'intera opera, avrebbe comportato la redazione di un progetto stralcio del progetto esecutivo generale, restando stabilito che, per tale prestazione, al professionista sarebbe stato corrisposto "un compenso pari al 25% della percentuale complessiva dell'importo del progetto stralcio applicato sull'importo dello stralcio stesso oltre al rimborso delle spese a norma di tariffa" (sentenza impugnata, pag. 3).
In questo quadro il Tribunale pervenne alla conclusione che l'avvenuto versamento dell'importo ridotto, siccome previsto, esonerasse V Amministrazione da ogni obbligo ulteriore. L'ing. IS propose appello, adducendo l'erronea qualificazione del rapporto obbligatorio, sul presupposto che la clausola ora menzionata andasse interpretata nel senso che essa attribuiva ai professionisti il diritto al compenso per il progetto generale, con una pattuizione di cautela per l'Amministrazione, secondo la quale i redattori avevano diritto anche ad un compenso minore per il progetto stralcio in quanto avevano elaborato il progetto complessivo, del quale lo stralcio costituiva un minus. In via gradata spiegò azione di arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civile. La Provincia di Catanzaro si costituì per resistere al gravame e propose appello incidentale, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva compensato le spese processuali relative al giudizio di primo grado.
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 15 aprile 1999, rigettò entrambe le impugnazioni e compensò le spese del grado.
La Corte distrettuale, dopo aver giudicato inammissibile l'azione (subordinata) d'indebito arricchimento, perché proposta per la prima volta in secondo grado, osservò che sia la delibera di conferimento dell'incarico sia la convenzione adottata in esecuzione della prima non indicavano la previsione di spesa, limitandosi ad ipotesi alternative di riferimento l'una alla possibilità di finanziamento "a mezzo di mutuo da contrarre con la Cassa depositi e prestiti o con altro istituto di credito" e l'altra al bilancio senza imputazioni ad uno specifico capitolo o ad un anno.
Tali caratteri e carenze comportavano, ad avviso di quel collegio, la nullità rilevabile d'ufficio degli atti menzionati, perché il difetto dei requisiti stabiliti dall'art. 284 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, provocava detta conseguenza non soltanto sull'atto
deliberativo ma anche sul connesso atto negoziale per contrasto con norma imperativa ai sensi dell'art 1418 cod. civile, come affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, nonché dallo stesso orientamento del legislatore (art. 55 L. n. 142/1990). Da tanto derivava il rigetto dell'appello principale, mentre la compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale era giustificata dai caratteri particolari della fattispecie e dall'indirizzo non univoco della giurisprudenza.
Contro la suddetta sentenza l'ing. IS ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo illustrato con due memorie. L'Amministrazione provinciale di Catanzaro ha resistito con controricorso.
La seconda sezione civile di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, con ordinanza interlocutoria depositata il 21 gennaio 2003 ha rilevato che nella giurisprudenza di legittimità esiste contrasto sul principio, affermato dalla sentenza impugnata, alla stregua del quale il difetto dei requisiti stabiliti dall'art. 284 del R.D. n. 383 del 1934 comporta - trattandosi di norma imperativa - la nullità
dell'atto deliberativo, da cui deriva la nullità del conseguente atto negoziale ex art. 1418 cod. civile. Infatti è stato anche osservato che un contratto di diritto privato non può essere invalidato per effetto dell'inosservanza di una norma di contabilità pubblica, qualificabile come norma di azione, che disciplina l'attività interna della P.A. senza rilevanza nei confronti dei terzi contraenti (tale sarebbe la norma dettata dal citato art. 284). Pertanto la sezione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civile. La causa, quindi, è stata assegnata alle sezioni unite civili di questa Corte ed è stata chiamata all'odierna udienza di

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