Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2018, n. 17277

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Nel giudizio introdotto ai sensi dell'art. art. 35-ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, il Ministero della giustizia, convenuto dal detenuto per il risarcimento dei danni patiti a causa delle condizioni di detenzione, non può opporre in compensazione il credito maturato verso il medesimo detenuto per le spese di mantenimento fintanto che non si sia consumata la facoltà dell'interessato di chiedere la remissione del debito, posto che prima della definizione del procedimento previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 115 del 2002, il controcredito della P.A. non è certo ed esigibile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2018, n. 17277
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17277
Data del deposito : 2 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

17 277/20 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto FRANCESCO A. GENOVESE Presidente Detenzione inumana CARLO DE CHIARA Consigliere degradante MARIA ACIERNO Consigliere Ud. 11/05/2018 PU MAURO DI MARZIO Consigliere Rel. Cron. 172 7 LAURA TRICOMI Consigliere R.G.N. 11752/2016 SENTENZA F.U. sul ricorso 11752/2016 proposto da: Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

NI RO;

- intimato -

1 146 avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 03/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 3 febbraio 2016 il Tribunale di Trieste ha 1. - condannato il Ministero della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente NI RO, della somma di € 4.200,00, oltre spese di lite, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 35 ter, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 117, per il periodo di detenzione sofferta in condizioni inumane ○ degradanti nella casa circondariale di Pordenone e nella casa di reclusione di Padova per complessivi 525 giorni. Ha ritenuto il Tribunale: -) che degli 882 giorni di detenzione subiti dal NI soltanto 525 fossero stati vissuti in condizioni inumane o degradanti, tenuto conto dell'insufficienza dimensionale delle stanze in cui egli era ristretto, determinata al netto del mobilio;
-) che dovesse essere disattesa l'eccezione di compensazione spiegata dal Ministero, fondata sul credito per il recupero delle spese di mantenimento, non essendo state esse neppure quantificate. 2. ― Per la cassazione del decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per due motivi. 2 L'intimato non ha spiegato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso contiene due motivi. 1.- 1.1. - Con il primo motivo il Ministero ricorrente, ha denunciato: «Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 35 ter, legge 354/1975, dell'articolo 2697 c.c. e degli articoli 3 e 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge numero 848/1955, sotto il profilo di cui all'articolo 360, numero 3, c.p.c.». Ha in breve sostenuto il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nell'omettere di considerare, ai fini della determinazione della superficie disponibile, il mobilio della cella e la circostanza che il NI aveva beneficiato di svariate misure compensative di attività ludica, sportiva e ricreativa, come risultante dalle relazioni delle diverse Direzioni penitenziarie prodotte in atti.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato Viclazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1243 c.c., in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c.». Il motivo è volto a censurare il decreto impugnato laddove ha rigettato l'eccezione di compensazione spiegata dall'amministrazione sulla considerazione che il controcredito opposto in compensazione non fosse stato quantificato, trattandosi di controcredito non solo certamente esistente, ma anche di facile e pronta liquidazione.

2. Il ricorso è fondato nei limiti che

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