Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2023, n. 02665

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2023, n. 02665
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02665
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: APRILE FORTUNATO nato a NAPOLI il 22/08/1987 avverso l'ordinanza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere D C;
sulle conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Firenze il 6 - 10 dicembre 2021 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di F A, il quale è stato ristretto in custodia cautelare complessivamente dal 16 agosto 2015 al 7 novembre 2018 (prima in carcere, poi, dal 10 settembre 2015 in avanti, agli arresti domiciliari) in relazione alle accuse di concorso in rapina consumata aggravata (capo A) ed in ricettazione (capo B), fatti contestati come commessi il 27 marzo 2015, accuse da cui è stato, infine, assolto dalla Corte di appello di Firenze, con la formula "per non avere commesso il fatto" con sentenza del 17 settembre 2019, divenuta irrevocabile il 2 gennaio 2020. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza F A, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.

2.1. Con il primo motivo, ripercorse le vicende cautelari e di merito e richiamate le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di equa riparazione, censura sia violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. sotto i profili della valutazione del contenuto della istanza di riparazione per ingiusta detenzione, della omessa ponderazione della situazione rappresentata e del travisamento del fatto, sia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla esistenza o meno di colpa causativa della originaria privazione della libertà personale. La Corte territoriale avrebbe pretermesso l'esame del contenuto della originaria domanda ed avrebbe valorizzato non già la colpa del ricorrente ma la colpa di altri soggetti, quali G L, tra l'altro ritenendo più attendibili le dichiarazioni di L alla polizia giudiziaria rispetto a quelle rese a dibattimento. Inoltre, l'ordinanza avrebbe trascurato avere, in realtà, F A chiarito la propria posizione, rendendo dichiarazioni, già a partire dall'interrogatorio, per "rogatoria interna" del 18 agosto 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi