Cass. civ., sez. III, sentenza 15/11/2002, n. 16069

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

Lo spedizioniere che, in violazione dell'incarico ricevuto dal mandante, non cura che la consegna delle merci al destinatario avvenga previo rilascio di garanzia bancaria, è responsabile nei confronti del mandante nel caso di mancato pagamento della merce, incombendo su quest'ultimo l'onere di dimostrare che lo spedizioniere non si è attenuto alle istruzioni ricevute e sullo spedizioniere l'onere di provare che il mandante ha incassato dal destinatario il prezzo della merce.

Nel contratto di spedizione, l'incarico di provvedere che la consegna della merce sia effettuata previa prestazione di garanzia bancaria da parte del destinatario della stessa, non è "ex se" riconducibile tra le "operazioni accessorie" previste dall'art. 1737, cod. civ., del cui inadempimento lo spedizioniere risponde nei confronti del mandante. La responsabilità dello spedizioniere sussiste, infatti, soltanto qualora, interpretando il mandato conferito allo spedizioniere, si accerti che spetta a quest'ultimo verificare l'osservanza delle condizioni cui è subordinata la consegna della merce e che egli non è stato autorizzato dal mandante a sostituire a sè il vettore nell'adempimento dell'incarico.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/11/2002, n. 16069
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16069
Data del deposito : 15 novembre 2002

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A G - Presidente -
Dott. P V - rel. Consigliere -
Dott. L F DI N - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. F T - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GONDRAND SPA, in persona del suo Direttore Generale, Procuratore Generale G L, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell'avvocato P B P, che la difende unitamente all'avvocato T G, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
JOHNSON'S FREIGHT SERVICES LTD, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA XX SETTEMBRE

1, presso lo studio dell'avvocato G N, che la difende unitamente all'avvocato S P, con procura speciale del Dott. P R S, District of North East - Lincolnshire - England 4/6/1999, Rep. N. 589/1999;



- controricorrente -


nonché contro
INDUSTRIA TESSILE TRICOT I.T.T. SRL;



- intimato -


e sul 2^ ricorso n^ 16615/99 proposto da:
INDUSTRIA TESSILE TRICOT I.T.T. SRL, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DELLA GIULIANA

32, presso lo studio dell'avvocato STELIO FRATICELLI, che la difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CHECCHI, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
GONDRAD SPA;



- intimato -


avverso la sentenza n. 122/98 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, sezione distaccata di Bolzano emessa il 19/3/1998, depositata il 19/05/98;
RG.16/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;

udito l'Avvocato BENITO PIERO PNARITI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso previa riunione dei giudizi, accoglimento del 1^ motivo del ricorso principale con assorbimento degli altri motivi, nonché del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
1. - La società I.T.T. Industria Tessile Tricot s.r.l. conveniva in giudizio la società G s.p.a. e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Bolzano, notificata il 13.7.1988, proponeva in suo confronto una domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Esponeva i seguenti fatti ed elementi di diritto.
Come risultava da fatture emesse nel corso del 1987, il 16.3, il 2 e 28.4, il 29.5, il 12, 15 e 25.6.1987, aveva eseguito varie forniture di merce ad un proprio cliente inglese, la ditta Klynton Davis.
In ciascuna di quelle date, aveva inviato alla G una lettera con l'incarico di emettere, a fronte della fattura, un documento denominato F.C.R. (Forworder Certificate of Receipt - Presa in carico dello spedizioniere);
da ciascuna lettera emergeva come lo sdoganamento della merce venduta alla Klynton Davis avrebbe potuto avvenire solo previa garanzia bancaria di pagamento a 70 giorni dalla fattura.
La G, una volta presa in carico la spedizione, non aveva però eseguito correttamente il mandato conferitole, tanto che la merce aveva potuto entrare nel possesso e nella disponibilità della Klynton Davis senza che ci si fosse curati di ottenere la garanzie bancarie di pagamento che dalla Klynton Davis avrebbero dovuto essere rilasciate prima dello sdoganamento della merce.
Le inadempienze della G le avevano procurato un danno di L. 118.153.146, che dovevano essere aumentate di interessi e rivalutazione monetaria.
2. - La Società G si costituiva in giudizio, resisteva all'accoglimento della domanda e svolgeva le difese ed eccezioni che seguono.
Nella vicenda aveva svolto solo il ruolo di spedizione e unicamente in questa veste era stata richiesta di emettere l'F.C.R, documento che solo uno spedizioniere può emettere. Affidando poi alla Johnson's Freight Services le merci da trasportare alla Klynton Davis, aveva fornito alla prima tutte le istruzioni ricevute dalla I.T.T.
Non poteva quindi essere ritenuta responsabile dell'operato dell'impresa di trasporto, per la cui scelta non aveva ricevuto istruzioni dalla committente.
Inoltre, ogni volta aveva consegnato alla I.T.T. tratte emesse dalla Klynton Davis e che le erano pervenute per il tramite della Johnson's, tratte che la I.T.T. aveva poi negoziato: ciò dimostrava che la I.T.T. aveva aderito a tale diversa forma di pagamento;
del resto, se non avesse inteso aderirvi, avrebbe dovuto manifestare il proprio dissenso, ciò che avrebbe consentito alla G di richiamare la Johnson's al rispetto della clausola. La Klynton Davis, peraltro, aveva inizialmente sospeso i pagamenti a causa di vizi riscontrati nella merce, ma poi, nel dicembre 1987, aveva eseguito un pagamento di L. 87.315.014. 3. - Nel giudizio venivano chiamati, dalla G, la Johnson's e da questa la Klynton Davis, ma ambedue eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
4. - Il tribunale, con sentenza 4.12.1995, accoglieva in parte la domanda proposta dalla I.T.T. contro la G, che condannava a pagare la somma di L. 32.649.721 aumentata di interessi. Dichiarava il difetto di giurisdizione sulla domanda della G contro la Johnson's ed assorbita la domanda di questa contro la Klynton Davis.
Il tribunale riteneva provato che la I.T.T. non aveva inizialmente ricevuto il prezzo della merce venduta e spedita alla Klynton Davis, che aveva però in prosieguo pagato la somma indicata dalla G.
Riteneva anche che, mentre non v'era alcuna prova che la merce avesse presentato vizi che avrebbero potuto giustificare una riduzione del prezzo, del danno subito dalla I.T.T. doveva rispondere in suo confronto la G, per non avere osservato, nell'esecuzione del rapporto di mandato a lei direttive della mittente, concernenti la consegna della merce solo a condizione della previa consegna dell'originale del documento F.C.R. e di garanzia bancaria.
5. - La decisione impugnata sia dalla I.T.T. sia dalla G è stata confermata oltre che sulla domanda proposta dalla I.T.T. contro la G, anche sulla domanda proposta da questa contro la Johnson's.
6. - La G ha chiesto la cassazione della sentenza 19.5.1998 resa dalla corte d'appello di Trento. Al ricorso hanno resistito la I.T.T., che ha anche proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo, e la Johnson's. 7. - Le sezioni unite, con sentenza 30 maggio 2001 n. 10891, riuniti i ricorsi, hanno rigettato il quarto motivo del ricorso G, relativo alla domanda proposta contro la Johnson's e sono tornate a dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano su tale domanda.
Per l'esame dei residui motivi i due ricorsi sono stati assegnati a questa sezione.
Motivi della decisione
1. - Il primo dei tre residui motivi del ricorso G denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1689, 1705, 1715, 1737 e 1739 cod. civ.). Il motivo concerne il punto della decisione per cui la G deve rispondere del fatto che la merce è stata consegnata dal vettore al destinatario senza rispettare le modalità attinenti al pagamento del prezzo.


1.1. Il giudice di secondo grado ha esaminato il motivo di appello, con cui la G aveva sostenuto di avere fedelmente impartito al vettore Johnson's le direttive che la I.T.T. le aveva imposto e di avere perciò assolto ai propri obblighi verso la sua mandante, mentre non era tenuta a rispondere del fatto che il vettore non avesse lui rispettato le istruzioni ricevute.
La corte d'appello ha dichiarato che il motivo non era fondato. Ha svolto le considerazioni che seguono.
"... è di tutta evidenza che il mandatario non può liberarsi degli obblighi assunti con il mandato verso il mandatario sostenendo di avere trasmesso fedelmente le stesse direttive lui impartite ad un terzo, quale nella specie la Johnson's Freight Services: si tratta invero di due distinti rapporti contrattuali, perché il rapporto contrattuale dal quale sorge l'obbligo risarcitorio in conseguenza dell'inadempimento è sorto tra I.T.T. e G S.p.A. e solo questa risponde verso la mittente che non ha alcun rapporto con il terzo vettore;
sarà poi, semmai, il mandatario a rivalersi sul vettore, per inadempimento contrattuale, ma non può far ricadere le proprie scelte sul mittente che non ha alcun rapporto con il terzo verso il quale, nella specie, non ha neppure accettato il contraddittorio".
"Ne consegue che sussiste responsabilità della G S.p.A. per il mancato pagamento del prezzo della merce da parte della Klynton Davis Group Ltd. in conseguenza dell'inesatto adempimento del mandato: la G S.p.A. dovrà quindi rispondere dei danni conseguiti alla I.T.T. da tale violazione contrattuale consistita, appunto, nella mancata ottemperanza delle direttive della mittente che prevedevano la consegna della merce solo previa consegna del documento originale F.C.R. e previa prestazione di garanzia bancaria, a nulla rilevando nei rapporti con la mittente la circostanza di avere impartito al vettore fedelmente le istruzioni del mittente". Queste considerazioni debbono d'altro canto essere poste in correlazione con quanto la corte d'appello ha considerato pacifico in punto di fatto, ovverosia che la I.T.T. ha conferito alla G l'incarico di curare la spedizione della merce indicata nelle fatture con l'espresso ordine di provvedere allo sdoganamento della merce solo previo rilascio del documento originale F.C.R. e di conseguente garanzia bancaria di pagamento a 70 giorni dalla fattura. 1.2. - La ricorrente, nel motivo, ha svolto questi argomenti. La G ha agito da spedizioniere.
In quanto ha l'obbligo di concludere il contratto di trasporto in nome proprio (art. 1737 cod. civ.), lo spedizioniere non risponde verso il mandante dell'inadempimento del vettore (art. 1715 cod. civ.). Consegnare la merce senza riscuotere gli assegni di cui è gravata costituisce un inadempimento del vettore agli obblighi che gli derivano dal contratto di trasporto (artt. 1689 e 1692 cod. civ.) e quindi lo spedizioniere non risponde verso il mandante di questo inadempimento del vettore.
D'altra parte, circa la consegna della merce, aveva trasmesso al vettore le stesse istruzioni ricevute dal mittente. 2.1. - La premessa della ricorrente corrisponde a quanto la corte d'appello ha accertato: tra la I.T.T. e la G è intervenuto un contratto di spedizione e la I.T.T. ha di fatto operato come spedizioniere, concludendo con la Johnson's il contratto di trasporto, in nome proprio.
2.2. - Recita l'art. 1737 cod. civ. che il contratto di spedizione è un mandato, col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Che allo spedizioniere, in quanto mandatario che agisce in nome proprio nella conclusione del contratto di trasporto, si applichi l'art. 1715 cod. civ. è indiscutibile. Ciò significa che, salvo patto contrario, egli non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal vettore, riconducibili al contratto di trasporto.
Il rischio dell'inadempimento del vettore ricade sul mandante, nel cui interesse il contratto di trasporto deve essere concluso, e non sullo spedizioniere.
Siccome però, nell'ambito del contratto di trasporto concluso in nome proprio dallo spedizioniere, il vettore risponde verso lo spedizioniere in quanto questi è il mittente, il mandante, in base all'art. 1705, secondo comma, cod. civ., può esercitare, sostituendosi allo spedizioniere, i diritti derivanti dall'esecuzione del mandato e quindi il diritto al risarcimento del danno corrispondente alla responsabilità del vettore.
2.2.1. - Contenuto del mandato, nel contratto di spedizione, è però anche l'obbligo che lo spedizioniere assume, di compiere le operazioni accessorie.
Obbligo, questo, la cui ragion d'essere sta nel fatto, che l'intervento dello spedizioniere nell'organizzazione del trasporto può essere richiesto dal mandante per la necessità di compiere nel caso concreto operazioni giuridiche che esulano dalle ordinarie competenze professionali del vettore e per converso può comportare che determinate operazioni materiali o giuridiche di norma svolte dal vettore siano dallo spedizioniere attratte a sè.
Compiere queste operazioni può richiedere allo spedizioniere, per metterlo in condizioni di adempiere al proprio obbligo di organizzare il trasporto, di procurare a sè i servizi di terzi, come accade quando conclude contratti di deposito per la custodia delle cose che ha preso in consegna, prima di consegnarle a sua volta al vettore per il trasporto;
come di concludere altri contratti, necessari a procurare al mandante utilità che lo spedizioniere non può fornire, come quando, avendone ricevuto espresso mandato, assicura per conto di chi spetta le merci spedite (artt. 1739, secondo comma, e 1891 cod. civ.). Nel primo ordine di casi lo spedizioniere risponde verso il mandante del fatto dei terzi di cui si è avvalso per eseguire la propria prestazione (art. 1228 cod. civ.);
nel secondo se nella scelta del terzo è stato in colpa o non ha seguito le istruzioni del mandante.
Quanto alla disciplina applicabile allo spedizioniere in relazione alle operazioni accessorie da lui compiute - ad esempio alla custodia - verranno in applicazione, se manchino espresse disposizioni al riguardo nell'ambito delle norme sul contratto di spedizione o di mandato, quelle relative al tipo di rapporti cui l'operazione verrebbe ad inerire se venisse in considerazione autonomamente.
2.3. - Il problema posto dalla causa e riproposto dal motivo attiene dunque all'area delle operazioni accessorie al contratto di spedizione: nel caso, all'operazione accessoria che consiste nel procurare al mandante il prezzo delle merci spedite o le garanzie cui il mandante ha subordinato la dilazione di pagamento accordata al destinatario.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi