Cass. civ., sez. II, sentenza 30/04/1982, n. 2720

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Il potere di revoca del giuramento decisorio, spettante alla parte che lo ha deferito fino a quando l'altra parte non ha dichiarato di essere pronta a prestarlo (art. 235 cod. proc. civ.), implica anche la facoltà di modificare l'originario deferimento, del giuramento stesso, subordinandolo al caso in cui la domanda non sia ritenuta sufficientemente provata alla stregua delle altre risultanze istruttorie.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/04/1982, n. 2720
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2720
Data del deposito : 30 aprile 1982

Testo completo

Il potere di revoca del giuramento decisorio, spettante alla parte che lo ha deferito fino a quando l'altra parte non ha dichiarato di essere pronta a prestarlo (art. 235 cod. proc. civ.), implica anche la facoltà di modificare l'originario deferimento, del giuramento stesso, subordinandolo al caso in cui la domanda non sia ritenuta sufficientemente provata alla stregua delle altre risultanze istruttorie.*