Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2023, n. 01345

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2023, n. 01345
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01345
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B M nato a CAGLIARI il 16/12/1968 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M T B letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, N L, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, resa in data 25/11/2021, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato M B colpevole del reato di cui agli artt. 482 - 477 cod. pen. per avere contraffatto la patente di guida a lui intestata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato G L, il quale svolge un solo motivo, denunciando vizi della motivazione della sentenza impugnata che ha rigettato, per ritenuta irrilevanza della questione, la richiesta dell'imputato di essere rimesso in termini per sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 53, della legge n. 103/2017, che aveva modificato l'art. 459 cod. proc. pen., stabilendo per il solo procedimento per decreto, e non anche -dunque - in tutti i casi regolati dalla norma generale dell'art. 135 cod. pen., che il valore giornaliero di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva non potesse essere inferiore a 75 euro, anziché a 250 euro. Deduce, pertanto, il ricorrente che, ove rimesso in termini, avrebbe potuto sollevare la questione di legittimità costituzionale e formulare richiesta di patteggiamento con una sanzione sostitutiva - ai sensi dell'art. 53, secondo comma, legge n. 689/1981 - più favorevole (euro 75 giornalieri) rispetto al criterio generale ex art. 135 cp (euro 250 giornalieri). A sostegno della fondatezza della questione, fa notare, altresì, il ricorrente che la sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 2022, intervenuta dopo l'emissione della sentenza impugnata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria, non prevedeva, come valore giornaliero di ragguaglio, una somma non inferiore a 75 euro, anziché a 250 euro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

1.In primo luogo, il ricorrente ha posto solo con i motivi nuovi del 09/11/2021 la questione della rimessione in termini, onde potere accedere al rito alternativo, previa formulazione della eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 53 della legge n. 103 del 2017, per violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione stante l'irrazionalità della disciplina che introduce il più favorevole valore giornaliero, ai fini del ragguaglio della pena detentiva con quella pecuniaria, solo con riferimento al procedimento per decreto, escludendo l'applicabilità dello stesso principio a tutti gli altri casi previsti dall'art. 135 cod. pen. Con l'originario gravame, infatti, si era invocata l'assoluzione per non aver commesso il fatto o per insufficienza della prova della commissione del reato da parte dell'imputato.

1.1. Come è noto, tuttavia, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto d impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., (da ultimo, Sez. 6 o. 5447 del 06/10/2020 (dep. /2021 ) Rv. 280783), disciplina che si applica anche agli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione, che non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 2 n. 36118 del 26/06/2019,Rv. 277076). I motivi nuovi di impugnazione devono essere, dunque, inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015 - dep. 10/02/2015, Comitini, Rv. 26234301), laddove, nella specie, con l atto di appello, il ricorrente aveva richiesto: l' assoluzione nel merito, la concessione delle circostanze attenJanti generiche e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Deve, dunque, ritenersi che afferiscano a distinte statuizioni, da un lato, i motivi relativi all'asserita insussistenza dei profili di responsabilità penale dell'imputato - oggetto dell'appello originario - e, dall'altro, quello, prospettato con i motivi aggiunti, inerente alla prospettata illegittimità del rigetto, per
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