Cass. civ., sez. VI, ordinanza 08/05/2020, n. 8661
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L'azione revocatoria che riguardi l'atto di vendita di quote societarie rientra nella competenza del tribunale ordinario e non della sezione specializzata in materia di impresa, atteso che tale azione non comporta conseguenze sulla titolarità delle quote contese né sui diritti connessi, ma può produrre, ove accolta, soltanto l'inefficacia del trasferimento nei confronti di chi agisce, non alterando, per il resto, la situazione proprietaria né l'assetto della società, che non è coinvolta direttamente.
Sul provvedimento
Testo completo
M 08661 /20 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTO DI COMPETENZA - Dott. FF FRASCA - Presidente - REVOCATORIA ORDINARIA - Rel. Consigliere - Dott. LINA RUBINO Ud. 19/12/2019 - CC Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere - 4 .8661 R.G.N. 7567/2019 Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere - Rep. -Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso perconflitto di competenza, iscritto al n. 7567/2019 R.G., sollevato dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 28/02/2019 nel procedimento vertente tra FALLIMENTO GRUPPO D'ACQUISTO BRICO ASSOCIATI SRL, da una parte, e UTIL SRL, AZ FF CONSALVO, EL MA, dall'altra, ed iscritto al n. 12358/2018 R.G. di quell'Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO: lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore. La Corte, 42285 - esaminato 13 R il ricorso per regolamento di competenza proposto d'ufficio dal Tribunale di Napoli - sezione specializzata in materia di impresa con ordinanza in data 19.2.2019 nella causa tra Fallimento del Gruppo d'Acquisto Brico Associati s.r.l.
contro
Util s.r.l. nonché VO LA FF e DO CE in una causa in materia di azione revocatoria avverso l'atto di cessione di quote societarie;
vista la ordinanza impugnata, nella quale si premette che la domanda era stata introdotta dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, nelle forme del rito sommario, il quale, ritenendo che la causa appartenesse alla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, si era spogliato della causa, rimettendola al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa;
viste le note difensive predisposte ex art. 47 quinto comma c.p.c. dalla difesa del Fallimento;
vista la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per l'accoglimento della istanza di regolamento di competenza, non attinendo l'oggetto della predetta causa alle materie attratte nell'ambito della competenza specializzata del giudice dell'impresa;
vista la pronuncia n. 19882 del 2019 delle Sezioni Unite di questa Corte, che, a risoluzione del contrasto esistente, ha affermato che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra