Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2023, n. 22154

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Massime1

Alla società fallita, dichiarata decaduta dalla concessione dei contributi previsti dall'art. 32 della l. n. 219 del 1981 (legati alla industrializzazione delle aree colpite dal sisma del 1980 e 1981 in Campania), che abbia dovuto restituire i lotti di terreno sui quali doveva realizzare un impianto industriale, non può essere riconosciuta né l'indennità prevista dall'art. 936 c.c., né quella ex art. 1150 c.c.; la prima, infatti, presuppone che l'autore delle opere sia effettivamente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che lo legittimi a costruire sul fondo medesimo, mentre la seconda indennità presuppone la qualifica di possessore in capo all'avente diritto, mentre nella specie l'impresa è mero detentore qualificato. (Affermando tale principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato le domande di indennizzo della curatela fallimentare, rilevando che la stessa avrebbe, piuttosto, dovuto azionare il meccanismo previsto dall'art. 2, comma 5, del d.l. n 398 del 1993, conv. dalla l. n. 493 del 1993, che prevede la nomina di un perito da parte del presidente del tribunale al fine di stimare i lavori eseguiti e le spese effettivamente sostenute, così da evitare che a fronte dell'effettiva restituzione dei lotti il Ministero possa conseguire un ingiustificato arricchimento).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2023, n. 22154
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22154
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 21394/2015 Numero sezionale 2214/2023 Numero di raccolta generale 22154/2023 Data pubblicazione 24/07/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FALLIMENTO - CARLO DE CHIARA Presidente CONTRIBUTI EX MASSIMO FERRO Consigliere ART. 32, L. 219/81 - DECADENZA - MAURO DI MARZIO Consigliere RESTITUZIONE PAOLA VELLA Consigliere-Rel. LOTTI INDUSTRIALIZZATI PAOLO CATALLOZZI Consigliere – INDENNITA' ex artt. 936 e 1150 cc Ud.20/04/2023 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21394/2015 R.G. proposto da: FALLIMENTO CALZATURIFICIO S. MANGO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell'avvocato S E P (SNDMPL60H13F839Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente-

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente- nonché

contro

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO – A.S.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BALBO 21, presso lo studio dell'avvocato G S (GNDNNS65R05I452Y) rappresentato e difeso dall'avvocato DE VITTO ANNARITA (DVTNRT68R70A509Z) -controricorrente- Numero registro generale 21394/2015 Numero sezionale 2214/2023 Numero di raccolta generale 22154/2023 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. Data pubblicazione 24/07/2023 2994/2014 depositata il 30/06/2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – Sulla base degli atti di causa, i prodromi della complessa vicenda in esame possono essere così sintetizzati: - con d.m. 21/11/1983 il Ministero per il Coordinamento della protezione civile (poi Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, ora Ministero per lo sviluppo economico, di seguito “Ministero”), il Calzaturificio Santana s.p.a. (successivamente Calzaturificio S. Mango s.p.a., poi Calzaturificio S. Mango s.r.l., di seguito “Calzaturificio”) venne ammesso in via provvisoria ai contributi di cui all'art. 32, della l. 14 maggio 1981, n. 219 (di conversione del d.l. 19 marzo 1981, n. 75, recante “Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti”) – successivamente recepito e sostituito dall'art. 39 del d.lgs. 30 marzo 1990 n. 76 – per la realizzazione di un impianto industriale di produzione di calzature nel nucleo industriale di San Mango sul Calore (AV), alle condizioni indicate nel Disciplinare concessorio;
- in particolare, l'art. 4 del Disciplinare prevedeva: «L'area assegnata provvisoriamente per la realizzazione dell'iniziativa, con tutte le accessioni, sarà trasferita in proprietà - senza vincolo alcuno, sempre che siano state assolte tutte le obbligazioni garantite dalla fideiussione di cui al precedente art.

3 - dopo un anno dal conseguimento di quote pari al 70% dell'occupazione stabile (202 unità) e dal 70% del volume di produzione previsto in regime (n.

1.600.000 paia di scarpe all'anno), come da allegato. Non si procederà al trasferimento in proprietà, qualora tale risultato non sia conseguito entro anni quattro dalla approvazione del collaudo finale. In tal caso sull'area e le sue accessioni si faranno valere le ragioni dei creditori, con priorità assoluta il recupero a favore dello Stato del contributo erogato»;
2 di 30 Numero registro generale 21394/2015 Numero sezionale 2214/2023 Numero di raccolta generale 22154/2023 - inoltre, l'art. 5 lett. e) del Disciplinare prevedeva l'obbligo di Data pubblicazione 24/07/2023 «mantenere nel ramo di attività la destinazione industriale dello stabilimento per almeno 10 anni dalla sua realizzazione e a non rimuovere i macchinari per almeno 5 anni dal collaudo, salve comprovate esigenze di sostituzioni»;
- infine, l'art. 5 lett. f) del Disciplinare prevedeva l'impegno «a non cedere l'impresa o il controllo della società per almeno 5 anni dal collaudo finale, salvo espressa autorizzazione»;
- con d.m. 19/07/1985 venne assegnato provvisoriamente al Calzaturificio un primo lotto;
- con d.m. 03/06/1988 l'originario contributo di 22,722 miliardi di Lire venne elevato a 37,5 miliardi di Lire, con erogazione di acconti per Lire 3.668.009.000 (pari al 10% del contributo);
- con d.m. 23/06/1988 venne assegnato provvisoriamente un secondo lotto contiguo;
- in data 21/03/1990 venne effettuato il collaudo finale dell'opificio industriale, nel frattempo realizzato;
- detto collaudo finale venne approvato solo l'anno successivo, come da d.m. 25/02/1991, con definitiva assegnazione dei lotti e determinazione del contributo in 37,5 miliardi di Lire, salva la detrazione del prezzo relativo ai due lotti (pari rispettivamente a 49 milioni e 60,5 milioni di Lire);
- nel 1991 (primo anno di attività) il Calzaturificio raggiunse i livelli di produzione e occupazione cui era stata subordinata l'operatività delle provvidenze di legge, con investimento di risorse proprie per circa 25 miliardi di Lire;
- nel 1993 il Calzaturificio produsse n.

2.244.000 paia di calzature (superiore al minimo richiesto di n. 1.6000.000) ed occupò n. 202 dipendenti (oltre il minimo richiesto di n. 141), a fronte di un fatturato di 29 miliardi di Lire (v. CTU, richiamata a pag. 16 del ricorso);
- il 6 luglio 1993 il Calzaturificio sollecitò il trasferimento dell'area inviando al Ministero “atto di significazione e messa in mora”;
3 di 30 Numero registro generale 21394/2015 Numero sezionale 2214/2023 - con nota del 2 agosto 1993 il Ministero indicò al Calzaturificio la Numero di raccolta generale 22154/2023 documentazione da inviare;
Data pubblicazione 24/07/2023 - in data 15/09/1993 il Calzaturificio inviò al Ministero la documentazione richiesta ai fini del trasferimento della proprietà dei lotti assegnati (segnatamente, perizia giurata del 29/07/1993 sui volumi di produzione e attestato Inps sull'occupazione), dopo aver ottenuto dall'Intendenza di Finanza il rilascio del “nulla-osta” concessorio per l'approntamento del decreto di trasferimento;
- con nota del 02/03/1994 il Ministero chiese all'Intendenza di finanza di acquisire presso il Calzaturificio la documentazione necessaria per il “nulla-osta” al trasferimento in proprietà e nel mese di aprile 1994 invitò il Calzaturificio a fornire all'Intendenza di Finanza la documentazione necessaria;
- ciò nonostante, il decreto di trasferimento dei lotti (asseritamente redatto in bozza) non venne mai emesso;
- nel frattempo il Calzaturificio, a causa di una crisi finanziaria che aveva visto la perdita di 240 milioni di lire con cui si era chiuso il bilancio al 31/12/1993 ascendere a 16 miliardi di lire nel bilancio al 31/12/1994 (crisi da ascrivere, secondo il ricorrente, proprio al mancato trasferimento in proprietà dei lotti industrializzati e alla conseguente impossibilità di accedere al finanziamento bancario a lungo termine) dapprima entrò in amministrazione controllata, dal 21/07/1995, e poi venne dichiarato fallito dal Tribunale di Avellino con sentenza del 25/10/1996;
- con nota 11/03/1997, constatata la chiusura dell'opificio e la cessazione dell'attività produttiva, fu comunicato al curatore fallimentare l'avvio del procedimento di revoca del contributo, per il venir meno degli impegni assunti ai sensi dell'art. 5, lett. e) ed f) del Disciplinare;
- con d.m. n. 36 del 05/03/1999, di decadenza dai benefici ex art. 39 TU 76/1990 (impugnato innanzi al giudice amministrativo) vennero revocate le agevolazioni concesse e fu ordinata al curatore fallimentare la restituzione della somma di Lire 37.622.960.362;
- con d.m. n. 157 del 02/07/1999 (adottato dal Ministro Industria Commercio Artigianato, indicato in atti come DMICA) i 4 di 30 Numero registro generale 21394/2015 Numero sezionale 2214/2023 Numero di raccolta generale 22154/2023 lotti già definitivamente assegnati al Calzaturificio vennero Data pubblicazione 24/07/2023 riassegnati a titolo gratuito al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino – A.S.I. (di seguito Consorzio), «con relative accessioni e pertinenze e le dotazioni economiche relative ai lotti revocati», consegnati «nell'attuale stato di fatto e diritto», con il solo onere di provvedere a sua cura e spese alla volturazione e intestazione dei lotti;
- in data 20/10/1999 il Consorzio chiese al curatore fallimentare la riconsegna dei lotti con gli opifici ivi edificati dal Calzaturificio. 1.1. – Ciò premesso, con atto di citazione del 07/04/2000 il Fallimento del Calzaturificio convenne in giudizio il Ministero e il Consorzio dinanzi al Tribunale di Napoli, formulando le seguenti conclusioni: a) disapplicare i provvedimenti ministeriali di decadenza e revoca del contributo assegnato e di trasferimento dei lotti in favore del Consorzio, dando atto che la società beneficiaria aveva adempiuto ed ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal Disciplinare;
b) dichiarare e riconoscere che l'opificio industriale realizzato era di esclusiva proprietà della curatela, emettendo sentenza sostitutiva del decreto ministeriale di trasferimento dell'opificio, o in via gradata dichiarare l'obbligo del Ministero convenuto di emettere l'indicato decreto di trasferimento;
c) condannare il Ministero al risarcimento dei danni cagionati alla curatela per il ritardo che l'adozione dei provvedimenti illegittimi aveva determinato sulle operazioni di liquidazione dell'attivo e alienazione dell'opificio industriale;
d) in via gradata, condannare in solido il Ministero e il Consorzio al pagamento delle indennità previste dagli articoli 936 e 1150 c.c. per le addizioni, le accessioni e i miglioramenti apportati al lotto industriale;
e) in via ulteriormente gradata, condannare in solido gli stessi convenuti alla corresponsione dell'indennità

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