Cass. civ., sez. III, sentenza 17/03/2021, n. 07408
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 35275-2018 proposto da: BUSINESS PARTNER ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, quale mandataria della società BNP PARIBAS SA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 10, presso lo studio dell'Avvocato LUCIO GHIA, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro FALLIMENTO CENTRO EUROPA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'Avvocato NICOLA DI P, rappresentato e difeso dall'Avvocato A T;- controricorrente - nonché contro società CENTRAL PARK SRL, in liquidazione - intimata - avverso la sentenza n. 999/2018 della CORTE D''PPELLO di VENEZIA, depositata il 24/04/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. S G G;udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. R S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli Avvocati ANDREA PTI, per delega dell'Avvocato LUCIO GHIA, per la ricorrente, e l'Avvocato A T per la controricorrente curatela. FATTI DI CAUSA 1. La Business Partner Italia, società consortile per azioni (d'ora in poi, -società BPI"), quale mandataria della società BNP Paribas, ricorre, sulla base di quattordici motivi, per la cassazione della sentenza n. 999/18, del 24 aprile 2018, della Corte di Appello di Venezia, che - respingendo il gravame da essa esperito avverso la sentenza n. 914/16, dell'Il maggio 2016, del Tribunale di Vicenza - ha confermato la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., nei confronti della curatela fallimentare della società Centro Europa S.r.l., dell'atto con cui detta società, allora "in bonis", concedeva in data 29 dicembre 2003 ipoteca volontaria su un immobile di sua proprietà sito in Schio, a garanzia di un finanziamento (di € 10.000.000,00) che la società Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. (poi divenuta BNP Paribas) accordava alla società Central Park S.r.l. 2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente che tra le società Centro Europa e Central Park interveniva, il 23 maggio 2003, un contratto preliminare con il quale la prima prometteva di alienare, e la seconda di acquistare, un immobile sito in Schio, previo rinvenimento da parte della promissaria acquirente di adeguato finanziamento che le permettesse di portare a termine l'operazione negoziale. In ottemperanza, pertanto, a quanto pattuito, Central Park concludeva, il 29 dicembre 2003, un contratto di mutuo, per l'importo di C 10.000.000,00, con la Banca Nazionale del Lavoro (d'ora in poi, "BNL"), in favore della quale Centro Europa - sempre al fine di assicurare il buon esito della programmata compravendita immobiliare - conferiva garanzia ipotecaria proprio sul bene oggetto dello stipulando contratto definitivo, che le parti sottoscrivevano il 17 febbraio 2004. Nondimeno, sul presupposto che Central Park (nel frattempo posta in concordato preventivo) si fosse resa inadempiente all'obbligo di versare l'intero corrispettivo, atteso che a fronte di un prezzo complessivo di C 4.000.000,00 sarebbero stati ancora da erogare C 860.000,00, la curatela fallimentare di Centro Europa - essendo stata detta società "medio tempore" dichiarata fallita - decideva di adire l'autorità giudiziaria. In particolare, essa radicava un giudizio innanzi al Tribunale vicentino per conseguire la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., del contratto di compravendita immobiliare del 17 febbraio 2004, ovvero, in subordine, per ottenerne la risoluzione per grave inadempimento dell'acquirente, con conseguente messa a disposizione del fallimento della "res tradita", nonché - convenuta in giudizio, a tal scopo, anche la BNL - per esperire azione revocatoria pure al fine di far dichiarare l'inefficacia della concessione di ipoteca volontaria del 29 dicembre 2003. Ciò premesso, il primo giudice, dichiarata inammissibile la revocatoria esperita nei confronti di Central Park, nonché improcedibile la domanda di risoluzione per inadempimento, sempre proposta avverso di essa, dichiarava, invece, l'inefficacia - ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. - della concessione di ipoteca. Esperito gravame dalla sola BNL (e non anche, in via incidentale, dalla curatela fallimentare di Centro Europa, che si limitava a resistere a quello proposto dall'istituto di credito), il giudice di appello lo respingeva. 3. Avverso la sentenza della Corte lagunare ricorre per cassazione la società BPI, sulla base - come detto - di un quattordici motivi. 3.1. Il primo motivo - proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 66 legge fa li. e 2901 cod. civ., nonché degli artt. 99 e 345 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello omesso di pronunciare la intervenuta "mutatio libelli" con riferimento alla domanda revocatoria del fallimento. Deduce, in via preliminare, la ricorrente che l'avvenuta "mutatío libelli" va rilevata d'ufficio, o su istanza di parte, allorché si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" differente e più ampio, oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su un fatto costitutivo in precedenza non allegato. Ciò premesso, quanto all'elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta nei confronti della BNL, la ricorrente evidenzia come la curatela fallimentare, nel giudizio di primo grado, avesse affermato che il "consilium fraudis" risultava evidenziato dal fatto che la Centro Europa non avesse depositato i propri bilanci negli esercizi dal 2001 al 2004, né i soci avevano provveduto al versamento dei sette decimi del capitale sottoscritto, circostanze, entrambe, che non potevano sfuggire a un soggetto qualificato come BNL. In relazione, invece, all'elemento oggettivo della domanda, il fallimento aveva affermato che il cd. "eventus danni" fosse da ravvisare nella costituzione di ipoteca sull'intero patrimonio immobiliare della società, anche se costituito per debiti già scaduti, atteso che una simile evenienza concretamente condurrebbe allo stesso risultato finale dell'alienazione dei beni. Per contro, nell'atto di costituzione in appello, la curatela avrebbe mutato prospettazione, sostenendo che il vantaggio conseguito - in virtù della concessa ipoteca - dall'istituto bancario, a totale nocumento delle ragioni degli altri creditori della Centro Europa, risultava evidente per il sol fatto che, "essendo l'acquirente Central Park in concordato preventivo ed essendo state ritenute inammissibili e improponibili le domande del fallimento contro la stessa, proprio in forza della suddetta ipoteca, la Banca vedrebbe soddisfatte le sue ragioni in via privilegiata, mentre nulla spetterebbe ai fallimento centro Europa e aiia sua massa creditoria per il residuo credito derivante da intervenuta vendita, trattandosi di credito meramente chirografario". Al contrario, proseguiva l'allora appellata, "in forza dell'inefficacia dell'atto costitutivo di ipoteca, il fallimento potrà concorrere con la banca nella ripartizione «pro quota» del ricavato della vendita del bene, con ciò potendo soddisfare almeno parzialmente i creditori ammessi al passivo fallimentare-. In questo modo, tuttavia, sarebbero stati modificati - secondo la ricorrente - tutti gli elementi costitutivi della domanda proposta a norma dell'art. 2901 cod. civ., ovvero: - "il credito", prima identificato nel passivo della Centro Europa "in bonis" e, di seguito, nel saldo del prezzo, asseritamente ancora dovuto dall'acquirente in relazione alla compravendita del 10 febbraio 2004;- "il creditore", inizialmente individuato nel ceto creditorio ammesso allo stato passivo, e, successivamente, nel fallimento in rappresentanza deiia medesima Centro Europa;- "il debitore", in origine indicato nella medesima Centro Europa e, poi, nel concordato Central Park;- "il danno", ravvisato non più nella costituzione del vincolo ipotecario, ma nel mancato soddisfacimento del credito asseritamente vantato nei confronti del concordato Central Park a titolo dì saldo prezzo della già citata compravendita del 10 febbraio 2004;- infine, "lo scopo", non già ravvisato nel ripristino della garanzia patrimoniale generica a beneficio del ceto creditorio ammesso allo stato passivo e nella eliminazione della causa di prelazione dell'istituto di credito (che avrebbe pregiudicato la ripartizione del ricavato dalla liquidazione del bene all'interno della procedura concorsuale), bensì nel pagamento del credito asseritamente vantato nei confronti dei concordato Centrai Park per ii titoio contrattuale già indicato. 32. Il secondo motivo - proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., in continuità con quello che lo precede - denuncia nullità della sentenza per avere la Corte di Appello omesso di pronunciare sulla svolta eccezione di "mutatio libelli", in violazione degli artt. 99 e 345 cod. proc. civ., nonché degli artt. 66 legge fall. e 2901 cod. civ. 3.3. Il terzo motivo - formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., anche in questo caso in continuità con i motivi primo e secondo - denuncia nullità della sentenza per avere la Corte di Appello anche omesso di motivare il mancato accoglimento dell'eccezione di "mutatio libelli", in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. 3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 66 legge fall. e 2901 cod. civ., nonché degli artt. 110 e 113 cod. proc. civ. In questo caso si censura la sentenza impugnata perché avrebbe omesso di accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse del fallimento Centro Europa all'ottenimento della revocatoria della ipoteca. Dal momento, infatti, che la cd. "actio pauliana" ha la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere che la declaratoria di inefficacia dell'ipoteca aveva, ormai, il solo scopo di eliminare la causa di prelazione costituita in favore della BNL. D'altra parte, il persistere dell'interesse alla revocatoria neppure avrebbe potuto essere ravvisato, dalla Corte territoriale, nella partecipazione della curatela alla distribuzione del ricavato della vendita da parte del concordato di Central Park, e ciò in ragione della estrema genericità dell'asserzione sul punto. Invero, la sussistenza di un credito della curatela, in relazione al pagamento di una porzione residua dei prezzo dei contratto di compravendita immobiliare del febbraio 2004, costituirebbe circostanza non solo non provata, ma anzi apertamente contestata dal concordato di Central Park, sulla base di risultanze documentali. Infine, un ulteriore elemento confermerebbe l'intervenuta cessazione della materia del contendere per carenza di interesse, vale a dire l'avvenuta chiusura del fallimento Centro Europa. Difatti, se il noveliato testo dell'art. 118, comma 2, legge fai!. potrebbe consentire alla curatela di mantenere la legittimazione a stare in giudizio con riferimento ai "giudizi in corso", non le permetterebbe, però, di intraprendere successive iniziative giudiziarie per l'accertamento o la riscossione di tale suo supposto credito (iniziative delle quali, oltretutto, essa non risulta aver fornito alcuna prova), sicché tale credito deve intendersi rinunziato.
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