Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2019, n. 08387
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Testo completo
nte SENTENZA sul ricorso 22186-2017 proposto da: LASER SCPA IN LIQUIDZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BADIA DI CAVA 62, presso lo studio dell'avvocato P A, rappresentata e difesa dall'avvocato 2019 DVIDE VALSECCHI;570 - ricorrente -contro L A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato S G, che lo rappresenta e difende;- controricorrente - avverso la sentenza n. 660/2017 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 13/04/2017 R.G.N. 1504/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2019 dal Consigliere Dott. DNIELA BLASUTTO;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per inammissibilità, in subordine rigetto;udito l'Avvocato F B per delega verbale Avvocato DVIDE VALSECCHI. RG 22186/2017 FATTI DI CAUSA 1. Il sig. A L, socio e dipendente dalla cooperativa La.Ser. s.c.p.a. con rapporto di lavoro subordinato, a seguito di diverbio con una collega, seguito da vie di fatto, venne sospeso dalla qualifica di socio, con raccomandata a mano del 28.6.2004. A quasi un anno di distanza il L propose due ricorsi per decreto ingiuntivo per le retribuzioni relative ai mesi da luglio a dicembre 2004 e un successivo ricorso per la retribuzione fino al marzo 2005. Le opposizioni ai decreti ingiuntivi proposte dalla La.Ser. vennero respinte con sentenze nn.771/05, 267/06 e 568/06 del Tribunale di Monza, determinando il passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi. 2. La società cooperativa La.Ser. allora adiva il Tribunale al fine di sentire dichiarare che il rapporto di lavoro con il L era cessato dal 29 giugno 2004 per dimissioni di fatto, ovvero per grave inadempimento del dipendente. Il Tribunale di Monza respingeva la domanda (sentenza n. 466/2006) di mero accertamento proposta dalla cooperativa, rilevando come, nella lettera di sospensione cautelare dalla qualifica di socio, la stessa società avesse dichiarato che il provvedimento non aveva alcuna influenza sul rapporto di lavoro e che lo stesso regolamento della cooperativa teneva distinti i due rapporti. Riteneva quindi che la mancata assegnazione di lavoro da parte della cooperativa ovvero la implicita sospensione unilaterale della prestazione non fosse giustificata, da ciò derivando il diritto alla retribuzione;né il comportamento tenuto dal lavoratore poteva essere interpretato come dimissioni di fatto. La Corte di appello annullava tale sentenza, con decisione n. 399/2009, ritenendo che il rapporto si fosse risolto dal dicembre 2005, data del deposito del ricorso dalla Cooperativa nella Cancelleria del Tribunale del lavoro. 3. Il ricorso per cassazione proposto dal L veniva accolto da questa Corte, con sentenza n. 20517 del 2015 per la contraddizione della motivazione sulla cui base la Corte di appello aveva ritenuto la sussistenza di una risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso (art. 1372 c.c.). 4. La Corte di appello di Milano, quale giudice di rinvio, con la sentenza n. 660 del 2017, ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di mero accertamento, sulla base - in sintesi - delle seguenti argomentazioni: - dal momento della sospensione della qualifica di socio fino alla introduzione del giudizio di accertamento ad opera della cooperativa, nessun atto dì licenziamento era i RG 22186/2017 stato adottato nei confronti del L, licenziato solo nel 2006, con atto risalente a un periodo successivo ai fatti di causa;- il provvedimento del giugno 2004 riguardava solo la sospensione del rapporto societario e non di quello lavorativo, per cui, non solo il L non si era reso in alcun modo inadempiente, ma le azioni intraprese nel 2004 per ottenere il pagamento delle retribuzioni rivelavano la sua volontà di considerare il rapporto di lavoro ancora valido ed esistente;- esclusa la configurabilità di dimissioni di fatto, come pure di una concorde volontà delle parti di risolvere il rapporto per mutuo consenso, deve ritenersi la persistenza del rapporto di lavoro e l'infondatezza della domanda di accertamento proposta dalla soc. coop. La.Ser. a r.l.. 5. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la cooperativa con due motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso, seguito da memoria ex art. 378 c.p.c.
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