Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 09988

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 09988
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09988
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR BI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, L.M. Flamini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. MICALIZZI PIERGIORGIO del foro di ROMA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 ottobre 2020 la Corte Militare di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale militare in sede, del 26 settembre 2019, che aveva condannato NO RI, 1° Maresciallo E.I, in servizio all'epoca dei fatti presso Allied Rapid Reaction Corpe in Innsworth (GB) con incarico di cassiere, alla pena di anni uno di reclusione militare e alla rimozione del grado, per il reato di peculato militare aggravato (artt. 47 n. 2 e 215 cod. pen. m.p.), per essersi appropriato di somme, disponendo un bonifico in proprio favore, di cui solo GBP 793,28 gli erano dovute a titolo di rimborso Iva, con l'aggravante di aver commesso il fatto essendo militare rivestito di un grado. L'imputato è stato condannato alla pena indicata, con le circostanze attenuanti generiche e con il riconoscimento dei benefici di legge. Nell'impugnata sentenza, è stato integralmente confermato il percorso logico-argomentativo della sentenza di primo grado, ritenendo che, all'epoca, il militare era cassiere ed era l'unico abilitato ad operare con digital banking sul conto bancario intestato all'Italian National support Element (ente militare italiano) presso la Royal Bank of Scotland. Si tratta di somma che, secondo la Corte di appello, era senz'altro appartenente all'Amministrazione militare, essendo necessario, a tal fine, che si accerti la mera pertinenza della res alla pubblica amministrazione e che quella sottratta era compresa in una maggior somma che era stata accreditata all'Italian National support Element (ente militare italiano) presso la Royal Bank of Scotland, sul conto corrente acceso presso la medesima banca, per poi essere ripartita tra i militari italiani in forze presso l'Allied Rapid Reaction Corpe. Si tratta di importo senz'altro da riconoscere come nella disponibilità dell'indicato ente militare, tanto che questo ne aveva assunto la responsabilità anche nei confronti dell'Ufficio tributi britannico, oltre che verso i militari destinatari dei rimborsi Iva. Ciò, come riconosciuto dallo stesso imputato che, una volta operata la restituzione della maggior somma contestata (GBP 4.057,19) aveva effettuato il rimborso in favore dell'Italian National Support Element. Manca poi, per la pronuncia di appello ogni prova circa l'esistenza di un diritto a rimborsi da parte dell'Autorità inglese in favore dello RI, come ricavato dall'escussione dei testi indicati a pag. 17 della pronuncia. Inoltre, si sottolinea che, secondo il teste Galante, il conto corrente sul quale il militare aveva operato il prelievo era destinato ai rimborsi Iva per i militari italiani, circostanze conosciute dall'imputato, indicato come pienamente consapevole di commettere il reato di cui all'art. 215 cit.Infine, si evidenzia che la sparizione dell'estratto del bonifico (cd. foglio verde) solo per l'ultimo trimestre 2015, viene ascritta all'imputato, in quanto portatore di interesse a non far emergere l'ammontare della somma, proveniente dall'Ufficio tributario britannico, effettivamente accreditata sul proprio conto corrente. Circa il terzo motivo di appello si sottolinea che non sussiste la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen tenuto conto del valore non lievissimo del danno, considerando non solo l'entità in sé della res sottratta, ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati al soggetto passivo quindi i danni ulteriori subiti in conseguenza alla sottrazione. RI movimentava ingenti somme e ha sottratto l'importo sopra indicato, in sé non irrisorio, recando grave pregiudizio al rapporto fiduciario di servizio.

2. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. P. Micalizzi, deducendo tre motivi di impugnazione di seguito riassunti nei limiti necessari, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 215 c.p.m.p. circa la nozione di appartenenza militare e vizio di motivazione. Il Pubblico ministero, durante il processo di primo grado, aveva chiesto al Tribunale militare di Roma l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, per difetto del requisito dell'appartenenza della res all'Amministrazione. La destinazione delle somme per essere appartenenti all'Amministrazione militare deve essere quella di soddisfare obiettivi dell'Amministrazione medesima. Invece nella specie si tratterebbe di somme destinate ai militari della Nato in forze a Innsworth (GB) che beneficiavano di esenzione Iva per gli acquisti inerenti lo svolgimento delle proprie funzioni. I rimborsi avvenivano tramite un ufficio di coordinamento britannico (ILO) che si occupava di raccogliere le domande e trasmetterle all'Agenzia delle Entrate inglese. Solo per velocizzare le procedure, a parere del ricorrente, era stato acceso il conto corrente, intestato al Nucleo di Supporto Nazionale, su cui RI in veste di cassiere, era abilitato ad operare al solo scopo di effettuare i bonifici dei rimborsi. Non si trattava, secondo la difesa, di un conto corrente della Nato ma provvisorio e cumulativo, che serviva a smistare il danaro che spettava a titolo di rimborso ai singoli militari e che doveva avere sempre giacenza fissa pari a zero.Infatti, il Nucleo Militare aveva un conto ufficiale, diverso da quello sul quale confluivano i rimborsi, destinato alle attività istituzionali italiane del Nucleo, come emerge dalle testimonianze raccolte nel processo (riportate per stralcio). Infine, si sottolinea che mai l'Amministrazione militare italiana avrebbe potuto avere danno perché si trattava di mero conto di appoggio di rimborsi Iva di militari in servizio, provenienti dall'Ente britannico, di cui il Nucleo Militare non aveva alcuna

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi