Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2023, n. 16076
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B B, nato a Milano il 16 giugno 1940;
avverso la sentenza del 26 maggio 2021, della Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere M C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, P S D'A, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la nota depositata il 27 gennaio 2023, con la quale il difensore del ricorrente rinuncia all'originaria istanza di trattazione orale.
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto B B responsabile, nella sua qualità di amministratore della società "C.N.D. s.r.l." (dichiarata fallita il 27 gennaio 2011), dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, perché, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe dissimulato il patrimonio societario (attraverso la stipula di un contratto di fitto di ramo d'azienda) ed avrebbe tenuto le scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Il ricorso, proposto dal difensore dell'imputato, si compone di due motivi. Con il primo, formulato sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, si deduce da un canto, con riferimento alla contestata dissimulazione, che la Corte
avverso la sentenza del 26 maggio 2021, della Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere M C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, P S D'A, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la nota depositata il 27 gennaio 2023, con la quale il difensore del ricorrente rinuncia all'originaria istanza di trattazione orale.
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto B B responsabile, nella sua qualità di amministratore della società "C.N.D. s.r.l." (dichiarata fallita il 27 gennaio 2011), dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, perché, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe dissimulato il patrimonio societario (attraverso la stipula di un contratto di fitto di ramo d'azienda) ed avrebbe tenuto le scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Il ricorso, proposto dal difensore dell'imputato, si compone di due motivi. Con il primo, formulato sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, si deduce da un canto, con riferimento alla contestata dissimulazione, che la Corte
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