Cass. pen., sez. VII, sentenza 27/12/2022, n. 49154
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE M A M nato a MARSALA il 30/07/1980 PELLEGRINO L nato a MARSALA il 15/03/1965 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 marzo 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala del 10 dicembre 2018 con cui D M A M e P L erano stati condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.81 cpv., 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza il difensore degli imputati, dopo avere rappresentato l'intervenuto decesso in data 10 giugno 2021 di P L, con conseguente richiesta di pronuncia di sentenza di non luogo a procedere nei suoi confronti, ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse di D M A M eccependo, con due distinti motivi: violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., deducendo che l'affermazione di responsabilità dell'imputata sarebbe stata fondata sulla scorta di meri elementi indiziari, senza addivenire a prova certa dell'avvenuta integrazione della condotta delittuosa da parte di costei;mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di D M A M deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, mentre va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla posizione di P L, per essere il reato estinto per morte dell'imputato. 2. L'esame del pervenuto certificato di morte consente, infatti, di accertare che il P è deceduto in data successiva (01/06/2021) a quella di emissione della sentenza della Corte di appello di Palermo (16/03/2021), per cui la decisione impugnata deve essere annullata ed il reato deve essere dichiarato estinto per morte dell'imputato, ai sensi dell'art. 150 cod. pen.
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