Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/10/2022, n. 29862

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Ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile; ne consegue che non è necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il "quantum debeatur", prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio.

Il giudice civile, adito in sede di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. con una domanda di condanna generica, può condannare il responsabile al pagamento di una provvisionale, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova e, dunque, mentre per l'accoglimento della domanda generica di danno è sufficiente che l'esistenza di un danno sia probabile, per l'accoglimento dell'istanza di provvisionale ex art. 278 c.p.c. è necessario che l'esistenza di un danno sia certa, almeno in parte.

L'interpretazione di una norma processuale consolidata può essere abbandonata solo in presenza di forti ed apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l'interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o "ingiusti", atteso che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di "giustizia" del processo; ne consegue che, ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, è doveroso preferire quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato l'orientamento da tempo consolidato in ordine alla ammissibilità di domande di condanna limitate sin dall'origine all'"an debeatur").

Ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio; nel giudizio introdotto da una siffatta domanda, peraltro, il giudice, su istanza di parte, può pronunciare anche condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c..

Il danno causato dall'evasione fiscale, allorchè questa integri gli estremi di un reato commesso dal contribuente o da persona che del fatto di quest'ultimo debba rispondere direttamente nei confronti dell'erario, non può farsi coincidere automaticamente con il tributo evaso, ma deve necessariamente consistere in un pregiudizio "ulteriore e diverso", ricorrente qualora l'evasore abbia con la propria condotta provocato l'impossibilità di riscuotere il credito erariale.

Il danno causato dall'evasione fiscale, allorché questa integri gli estremi di un reato commesso da persona diversa dal contribuente e non altrimenti obbligata nei confronti dell'erario, può coincidere sia con il tributo evaso, sia con ulteriori pregiudizi, ma nella prima di tali ipotesi il risarcimento sarà dovuto a condizione che l'erario alleghi e dimostri la perdita del credito o la ragionevole probabilità della sua infruttuosa esazione; ne consegue che, nel giudizio di danno promosso dall'erario nei confronti di persona diversa dal contribuente, cui venga ascritto di avere concausato la perdita del credito erariale, spetta all'amministrazione provare l'esistenza del credito, la perdita di esso ed il nesso causale tra la lesione del credito e la condotta del convenuto, mentre spetta al convenuto dimostrare che la perdita del credito sia avvenuta per negligenza dell'amministrazione, negligenza che rientra nella previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c..

Qualunque fatto illecito che abbia per effetto la perdita del credito tributario avente ad oggetto un tributo costituente "risorsa propria" dell'Unione Europea costituisce un danno per quest'ultima, che è, pertanto, legittimata a chiederne il risarcimento; lo Stato italiano, tramite i suoi organi, è, invece, legittimato a domandare tale risarcimento non in proprio ma solo nella qualità di soggetto incaricato della riscossione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/10/2022, n. 29862
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29862
Data del deposito : 12 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

R.G.N. 22455/19 Camera di consiglio del 12 luglio 2022 29 862-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: Responsabilità aquiliana evasione PI UR - Primo Presidente - - fiscale costituente reato - danno risarcibile alla P.A. - contenuto e UA D'CO - Presidente di Sezione - determinazione - criteri. Ud. 12/07/2022 - PU ANTONIO MANNA - Presidente di Sezione - R.G.N. 22455/2019 LUCIO NAPOLITANO Consigliere - Prom 29862 Rep. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ANTONELLA PAGETTA Consigliere - m FRANCESCO TERRUSI Consigliere - MARCO ROSSETTI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22455-2019 proposto da: OR FA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 43, presso lo studio dell'avvocato FERRUCCIO AULETTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati REMO DOMINICI e FRANCESCO MUNARI;
- ricorrente Pagina 1 356 2.2. R.G.N. 22455/19 Camera di consiglio del 12 luglio 2022

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché SO ZI, UT TR, IN IR;

- intimati -

e da elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MISTURELLI ZI, SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA D'ANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERANTONIO ROVATTI;
- ricorrente successivo contro 1~ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché

contro

SO ZI, UT TR, IN IR;
intimati - avverso la sentenza n. 2420/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/06/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2022 dal Consigliere MARCO ROSSETTI;
Pagina 2 R.G.N. 22455/19 Camera di consiglio del 12 luglio 2022 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di AU EL;
l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale di LL SE con rimessione della causa alla Terza Sezione civile per la decisione dei restanti motivi;
uditi gli Avvocati Ferruccio Auletta, Remo Dominici, Francesco Munari per la ricorrente LL SE;
udito l'Avvocato dello Stato Pio Marrone per il Ministero dell'Economia, l'Agenzia delle Dogane e la Commissione Europea.

FATTI DI CAUSA

1. Premessa per una migliore comprensione dei fatti di causa. L'importazione della frutta da Paesi extracomunitari è soggetta a regole intese a favorire la concorrenza. Tra queste regole, all'epoca dei fatti che diedero origine al presente giudizio, vi erano le seguenti: -) contingentamento delle importazioni (ciascun importatore non può importare più del quantitativo autorizzato);
-) ripartizione delle quote di mercato tra importatori già da tempo attivi سم sul mercato (c.d. "operatori tradizionali", cui è assegnato il 92% delle importazioni) e operatori presenti sul mercato da minor tempo (c.d. "nuovi arrivati", cui è assegnato l'8% delle importazioni);
-) i dazi cui è soggetta l'importazione di frutta variano in funzione del Paese di provenienza e della qualità dell'importatore: sono più bassi - sino ad arrivare a zero - per la frutta proveniente dall'Africa e dai Caraibi, nonché per la frutta importata dai "nuovi arrivati";
-) l'importatore di frutta per beneficiare del dazio agevolato deve munirsi di un titolo ("certificato AGRIM") rilasciato dall'allora Ministero del commercio con l'estero;
i certificati indicavano quantità e provenienza della frutta che l'importatore era autorizzato ad acquistare, e non potevano essere ceduti ad altri importatori.

2. Il fatto. Pagina 3 R.G.N. 22455/19 Camera di consiglio del 12 luglio 2022 Nel 2003 LL SE e AU EL vennero rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Verona con l'accusa di avere, eludendo la normativa suddetta, evaso il pagamento di dazi sull'importazione di oltre 5.000 tonnellate di banane, beneficiando di esenzioni e riduzioni non dovute, e commettendo così il delitto di contrabbando di cui agli artt. 292, 295 e 301 d.p.r. 23.1.1973 n. 43. -dettoSecondo l'ipotesi accusatoria, il contrabbando si sarebbe consumato in estrema sintesi e semplificando alquanto - con le seguenti modalità: a) la società SI s.r.l. (avente la veste di “operatore tradizionale" e della quale LL SE era direttore generale) acquistava all'estero ingenti partite di banane;
b) il prodotto veniva poi rivenduto solo formalmente, e sempre all'estero, a società compiacenti aventi la veste di "nuovi arrivati";
c) queste ultime importavano il prodotto in Italia beneficiando del dazio ridotto ad esse accordato;
d) una volta importato il prodotto in Italia, gli importatori (sempre formalmente) le rivendevano alla SI. L'intera operazione sarebbe stata solo cartolare, ed era intermediata dall'altro M imputato, AU EL, dominus di fatto della società Rico s.r.l.. 3. Nel giudizio si costituirono parti civili la Commissione europea, il Ministero dell'economia e l'Agenzia delle Dogane, chiedendo la condanna degli imputati al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da liquidarsi in separato giudizio.

4. Nel 2005 il Tribunale di Verona assolse LL SE e condannò AU EL. La sentenza venne appellata dalle parti civili e da AU EL. Con sentenza 24.11.2011 n. 1252 la Corte d'appello di Venezia rigettò l'appello delle parti civili, e dichiarò estinto per prescrizione il reato ascritto a AU EL, confermando le statuizioni civili a suo carico. La suddetta sentenza d'appello fu impugnata per cassazione dalle parti civili e da AU EL. Pagina 4 R.G.N. 22455/19 Camera di consiglio del 12 luglio 2022 Ambedue tali impugnazioni vennero accolte e la sentenza d'appello fu cassata -con rinvio ai soli effetti civili dalla III Sezione penale di questa Corte (sentenza 29.8.2016 n. 35575). La suddetta sentenza ritenne che: a) il giudice di merito avrebbe dovuto previamente stabilire se la condotta degli imputati costituisse un mero "abuso del diritto", come tale penalmente irrilevante;
oppure una dolosa violazione delle norme doganali;
b) il giudice di merito aveva motivato in modo illogico e contraddittorio la decisione di ritenere indimostrato che LL SE avesse volutamente aggirato la normativa doganale.

4. Riassunto il giudizio a cura delle parti civili, con sentenza 13.6.2019 n. 2420 la Corte d'appello di Venezia in sede civile ritenne che: a) LL SE e AU EL avevano consapevolmente tenuto una condotta qualificabile non già come “abuso del diritto” (ex art. 10 bis l. 212/00), ma una condotta intesa a violare in modo diretto la normativa sui dazi: una condotta, dunque, astrattamente qualificabile come reato ed idonea a far sorgere l'obbligo di risarcimento del danno in favore delle parti civili;
M b) le prove raccolte dimostravano che gli accordi tra la società SI e AU EL avevano lo scopo di “dissimulare la vendita di certificati AGRIM", e consentire in tal modo alla società SI di importare frutta in misura eccedente la quantità ad essa assegnata, per di più non pagando alcun dazio, oppure pagandone uno minore del dovuto.

5. La Corte d'appello condannò di conseguenza LL SE e AU EL in via generica al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio. La condanna venne pronunciata in favore del solo Ministero della finanze, sul presupposto che mancasse la prova del danno subito dalla Commissione Europea. La Corte d'appello condannò altresì LL SE e AU EL, in solido, al pagamento in favore del Ministero d'una provvisionale di euro 1.580.950,15, pari alla metà della differenza tra il dazio dovuto e quello Pagina 5 R.G.N. 22455/19 Camera di consiglio del 12 luglio 2022 effettivamente riscosso, oltre gli interessi nella misura legale dal 31.12.2000 alla sentenza (13.6.2019).

6. La sentenza d'appello pronunciata in sede di rinvio è stata impugnata per cassazione da LL SE e AU EL, con separati ricorsi fondati il primo su otto ed il secondo su nove motivi, ed in via incidentale condizionata dal Ministero dell'economia, dall'Agenzia delle Dogane e dalla Commissione Europea.

7. Il ricorso venne assegnato alla Terza Sezione Civile e discusso nella camera di consiglio del 22.9.2021, prima della quale LL SE depositò una memoria illustrativa. All'esito, con ordinanza 6.12.2021 n. 38711, la III Sezione di questa Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente, affinché ne valutasse l'assegnazione alle Sezioni Unite: ciò sul presupposto che alcuni dei motivi del ricorso principale (il 3°, il 6°, il 7° e l'8°) ponevano questioni di massima di particolare importanza.

8. LL SE e l'Avvocatura dello Stato hanno depositato memoria. M Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di AU EL, e l'accoglimento del terzo motivo del ricorso di LL SE, con rimessione alla Terza Sezione civile del ricorso, per l'esame degli altri motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Inammissibilità del ricorso proposto da AU EL. Preliminarmente va dichiarata l'irrilevanza della rinuncia al mandato depositata dal difensore di AU EL, giusta la previsione di cui all'art. 85 c.p.c., e l'inammissibilità del ricorso proposto da AU EL, per tardività. La ricorrente principale (LL SE), infatti, ha notificato il proprio ricorso per cassazione anche a AU EL, nel domicilio da questi eletto presso l'indirizzo PEC del proprio difensore. Pagina 6 R.G.N. 22455/19 Camera di consiglio del 12 luglio 2022 Da tale momento, pertanto, è iniziato a decorrere per AU EL il doppio termine di cui agli

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