Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/07/2020, n. 15033
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,3 ORDINANZA sul ricorso n. 5351/2015 proposto da: R P, R M e R C, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti A P, P P e V N ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell'avv. V N, con delega a margine del ricorso per cassazione. - ricorrenti -contro Comune di Lampedusa e Lsa, nella persona del Sindaco pro tempore. - intimato - avverso la sentenza n. 1817/2014 della Corte d'appello di PALERMO, pubblicata in data 06/11/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2020 dal consigliere L C;FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 10123 del 17 novembre 2009, il Tribunale di Agrigento ha rigettato la domanda proposta da P, M e C R nei confronti del Comune di Lampedusa e Lsa, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla occupazione abusiva di un fondo di loro proprietà costituito da un appezzamento di terreno sito a Lampedusa, località Mallucco, particella 425, foglio 19 (già particella 3), mediante la realizzazione di una strada. 2. Il Tribunale di Agrigento ha respinto la domanda rilevando la mancanza di prova della riconducibilità all'azione del Comune dell'occupazione e della trasformazione del fondo di proprietà Riso mediante la realizzazione di strade, non ritenendo valido la nota del 24 luglio 2002, con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento aveva comunicato al difensore delle parti di avere eseguito dei lavori sulla strada in esame su richiesta del Comune di Lampedusa per rimediare ai danni causati da un nubifragio. 3. P, M e C R hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento e la Corte di appello di Palermo ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado. 4. P, M e C R ricorrono in Cassazione con cinque motivi. 5. Il Comune di Lampedusa e Lsa non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo P, M e C R lamentano l'omessa motivazione apparendo la sentenza del tutto incomprensibile perché aveva affermato la sussistenza di un'occupazione usurpativa, salvo poi riferire detta occupazione alle gesta materiali di privati cittadini. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art.2043 cod. civ., considerato che la domanda attorea non mirava al ripristino dello stato dei luoghi rispetto ad una precisa azione dannosa, ma al risarcimento dei danni nei confronti dell'amministrazione comunale usurpatrice, che peraltro aveva anche fatto una dichiarazione confessoria in tal senso. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ. sotto il profilo dell'onere probatorio, avendo il Comune resistente ammesso il quadro fattuale confessando pienamente che quella che era una proprietà privata adesso era una strada pubblica. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano ulteriori profili di violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., non avendo la Corte considerato che il Comune aveva posto in essere atti manipolativi diretti a manifestare la volontà non equivoca di avvalersi di quanto posto in essere da estranei;che i giudici di merito avevano parlato di un'occupazione usurpativa che era sempre e necessariamente riconducibile ad una p.a.;che non esisteva la fattispecie giuridica di occupazione usurpativa privatizzata.
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