Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/04/2023, n. 09945
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Testo completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16630-2022 proposto da: CONDOMINIO BOX LEONARDO DA VINCI, in persona dell'amministratore pro tempore, BERTOLOTTI LUIGIA FRANCA, CISLAGHI GIOVANNA, CISLAGHI ENRICO, ZANELLATO ADRIANA, BONETTI ELISA, BOSETTI GIOVANNA, ROSSI ANDREA, STABILINI LUIGIA, MORI MARA, MAGATTI MARCO, ZANELLATO FLORINDO, CARDILLO ALBERTO, COMOGLIO CARLO, BONFATTI MASSIMILIANO, CARDILLO ANNA, CARDILLO ADA, BAGGINI PAOLA,
VILLA CHIARA
Ric. 2022 n. 16630 sez. SU -ud. 07-03-2023 - 2 - CLEOFE, BONECCHI FABIO, ROSSI LUCA, rappresentati e difesi dall'avvocato S C;
-ricorrenti -
contro
COMUNE DI ARASSO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A G ed A P;
ALLIANZ VIVA S.P.A. (già AVIVA ITALIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA FARNESE
105, presso lo studio dell'avvocato M H,che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati F M e M R;
-controricorrenti - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 5166/2021 del TRIBUNALE di PAVIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere L R;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di voler dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. Premesso che:
1. Dopo l’esecuzione di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., il Condominio Box Leonardo da Vinci, nonché i signori Zanellato Adriana, Zanellato Florindo, Villa Chiara Cleofe, Cardillo Ada, Anna, Alberto, Bosetti Giovanna, Rossi Luca, Comoglio Carlo, Stabilini Luigia, Bonetti Elisa, Bonecchi Fabio, Mori Mara, Magatti Marco, Bonfatti Massimiliano, Cislaghi Enrico, Bertolotti Luigia Franca,Baggini Ric. 2022 n. 16630 sez. SU -ud. 07-03-2023 - 3 - Paola, Cislaghi Giovanna, proprietari dei box costituiti in condominio, citavano in giudizio il Comune di Abbiategrasso dinanzi al Tribunale ordinario di Pavia, per sentirlo condannare, quale proprietario dell’area soprastante, a ll’ ese cuzione di tutti i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria necessari ad eliminare le infiltrazioni esistenti a carico dei box e delle aree comuni, ex artt. 2043 e 2051 c.c.;
2. Si costituivano in giudizio sia il Comune che la sua compagnia di assicurazionichiamata in garanzia, Allianz Viva s.p.a. , e proponevano eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice adito, indicando come competente a conoscere della controversia il TAR Lombardia, sul presupposto che la responsabilità del Comune, ove esistente, derivasse da una convenzione urbanistica del 1989 stipulata con la società Castelletto, dante causa degli attori, in virtù della quale il Comune era divenuto proprietario superficiario dell’area sovrastante i box, mentre la Castelletto era stata autorizzata a realizzare, nello spazio interrato sottostante all’area ceduta, n. 37 unità box;
3. i l giudice adito rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sulla questione di giurisdizione;
4. il Condominio ed i proprietari dei box hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ritenendo che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario, avendo essi agito per far valere la responsabilità extracontrattuale del Comune, per violazione degli obblighi di custodia a suo carico e del generale principio del neminem laedere, e che, anche a voler ipotizzare una responsabilità contrattuale del Comune, essa trovi fondamento non nella convenzione urbanistica del 1989, ma in una transazione conclusa tra le partinel 2006, con la quale era definita una prima controversia tra Condominio e Comune, nel senso che il Condominio rinunciava al pagamento della somma ottenuta all’esito del primo grado di giudizio, e il Comune si impegnava ad eseguire una serie di interventi per eliminare le infiltrazioni (eliminando anche le Ric. 2022 n. 16630 sez. SU -ud. 07-03-2023 - 4 - aree a verde il cui sistema di irrigazione era tra le cause delle infiltrazioni);
5. il giudice adito ha sospeso il giudizio fino all’esito del regolamento di giurisdizione;
6. sia Il Comune di Abbiategrasso che la Allianz Viva s.p.a. resistono con distinti controricorsi, nei quali sostengono che la controversia appartienealla giurisdizione del g.a.;
7. i l Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., con le quali chiede che sia affermata la giurisdizione del g.o. a decidere la controversia. Rilevato che: - da quanto esposto
VILLA CHIARA
Ric. 2022 n. 16630 sez. SU -ud. 07-03-2023 - 2 - CLEOFE, BONECCHI FABIO, ROSSI LUCA, rappresentati e difesi dall'avvocato S C;
-ricorrenti -
contro
COMUNE DI ARASSO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A G ed A P;
ALLIANZ VIVA S.P.A. (già AVIVA ITALIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA FARNESE
105, presso lo studio dell'avvocato M H,che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati F M e M R;
-controricorrenti - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 5166/2021 del TRIBUNALE di PAVIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere L R;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di voler dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. Premesso che:
1. Dopo l’esecuzione di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., il Condominio Box Leonardo da Vinci, nonché i signori Zanellato Adriana, Zanellato Florindo, Villa Chiara Cleofe, Cardillo Ada, Anna, Alberto, Bosetti Giovanna, Rossi Luca, Comoglio Carlo, Stabilini Luigia, Bonetti Elisa, Bonecchi Fabio, Mori Mara, Magatti Marco, Bonfatti Massimiliano, Cislaghi Enrico, Bertolotti Luigia Franca,Baggini Ric. 2022 n. 16630 sez. SU -ud. 07-03-2023 - 3 - Paola, Cislaghi Giovanna, proprietari dei box costituiti in condominio, citavano in giudizio il Comune di Abbiategrasso dinanzi al Tribunale ordinario di Pavia, per sentirlo condannare, quale proprietario dell’area soprastante, a ll’ ese cuzione di tutti i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria necessari ad eliminare le infiltrazioni esistenti a carico dei box e delle aree comuni, ex artt. 2043 e 2051 c.c.;
2. Si costituivano in giudizio sia il Comune che la sua compagnia di assicurazionichiamata in garanzia, Allianz Viva s.p.a. , e proponevano eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice adito, indicando come competente a conoscere della controversia il TAR Lombardia, sul presupposto che la responsabilità del Comune, ove esistente, derivasse da una convenzione urbanistica del 1989 stipulata con la società Castelletto, dante causa degli attori, in virtù della quale il Comune era divenuto proprietario superficiario dell’area sovrastante i box, mentre la Castelletto era stata autorizzata a realizzare, nello spazio interrato sottostante all’area ceduta, n. 37 unità box;
3. i l giudice adito rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sulla questione di giurisdizione;
4. il Condominio ed i proprietari dei box hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ritenendo che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario, avendo essi agito per far valere la responsabilità extracontrattuale del Comune, per violazione degli obblighi di custodia a suo carico e del generale principio del neminem laedere, e che, anche a voler ipotizzare una responsabilità contrattuale del Comune, essa trovi fondamento non nella convenzione urbanistica del 1989, ma in una transazione conclusa tra le partinel 2006, con la quale era definita una prima controversia tra Condominio e Comune, nel senso che il Condominio rinunciava al pagamento della somma ottenuta all’esito del primo grado di giudizio, e il Comune si impegnava ad eseguire una serie di interventi per eliminare le infiltrazioni (eliminando anche le Ric. 2022 n. 16630 sez. SU -ud. 07-03-2023 - 4 - aree a verde il cui sistema di irrigazione era tra le cause delle infiltrazioni);
5. il giudice adito ha sospeso il giudizio fino all’esito del regolamento di giurisdizione;
6. sia Il Comune di Abbiategrasso che la Allianz Viva s.p.a. resistono con distinti controricorsi, nei quali sostengono che la controversia appartienealla giurisdizione del g.a.;
7. i l Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., con le quali chiede che sia affermata la giurisdizione del g.o. a decidere la controversia. Rilevato che: - da quanto esposto
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