Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/12/2019, n. 32113

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/12/2019, n. 32113
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32113
Data del deposito : 9 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6994-2018 proposto da: ITALGAS RETI S.P.A. (già Società Italiana per il Gas - ITALGAS s.p.a.), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Italgas s.p.a., società con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE PARIOLI

180, presso lo studio dell'avvocato M S, rappresentata e difesa dall'avvocato G C;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ANDRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MAZZINI

73, presso lo studio dell'avvocato V A, rappresentato e difeso dall'avvocato G D C;
- controrícorrente avverso la sentenza n. 991/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 03/08/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2019 dal Presidente F A G.

FATTI DI CAUSA

1. - La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 3 agosto 2017, ha respinto l'appello proposto da Italgas Società italiana per il gas S.p.A. (d'ora innanzi, solo Italgas), contro il Comune di Andria (d'ora innanzi, solo Comune), per la dichiarazione del difetto assoluto di giurisdizione dell'AGO o, in subordine, per la sospensione necessaria di quel processo, ex art. 295 cod. proc. civ., oltre che per l'infondatezza nel merito della pretesa, in relazione alla sentenza del Tribunale di Trani - sez. distaccata di Andria che, su ricorso proposto dal Comune, ex art. 702-bis e ss. cod. proc. civ., aveva condannato la concessionaria Italgas al pagamento di una somma di denaro, oltre accessori, a titolo di aggiornamento del canone concessorio per il servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di quel Comune, dopo aver rigettato le dette eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla convenuta. 1.1. - Secondo la Corte, per quello che ancora interessa in questa sede, non aveva pregio il primo motivo di appello (che censurava la decisione di violazione dell'art. 133, lett. h) del CPA oltre che degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.), in punto di difetto di giurisdizione dell'AGO atteso che l'oggetto della lite era una pretesa creditoria correlata alla proprietà degli impianti per l'erogazione del servizio di distribuzione del gas (transitati al Comune in forza di un giudicato arbitrale e dell'art. 46-bis, co. 4, DL n. 159 del 2007) sì che l'ente locale avrebbe fatto valere un diritto soggettivo a Ric. 2018 n. 06994 sez. SU - ud. 19-11-2019 -2- contenuto patrimoniale con correlativo obbligo del concessionario di corrispondere la somma liquidata dal giudice ordinario. 2. - Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Italgas, con un motivo. 3. — Il Comune ha resistito con controricorso.
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