Cass. civ., sez. I, ordinanza 21/09/2023, n. 26969
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In tema di protezione dei dati personali, titolare del trattamento, in caso di persona giuridica, associazione o ente, ex art. 28 del d.lgs. n. 196 del 2003 (applicabile ratione temporis), è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza; ne consegue che, in caso di impresa esercente l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi, la messa a disposizione delle credenziali di accesso ai dati di geolocalizzazione dei clienti è condizione sufficiente ai fini della attribuzione a tale impresa della qualificazione di soggetto titolare del trattamento dei dati.
Sul provvedimento
Testo completo
Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 12953/2021 Numero sezionale 3886/2023 Numero di raccolta generale 26969/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Oggetto: TRATTAMENTO FRANCESCO A. GENOVESE Presidente DATI PERSONALI - geolocalizzazione Consigliere GUIDO MERCOLINO mezzi di trasposto FRANCESCO TERRUSI Consigliere-Rel. Ud. 14/09/2023 CC ALBERTO PAZZI Consigliere EDUARDO CAMPESE Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12953/2021 R.G. proposto da: GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo difende rappresenta e - ricorrente-
contro
E.M. -intimata- 1 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 12953/2021 Numero sezionale 3886/2023 accolta generale 26969/2023 omissis avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SONDRIO n depositata Data pubblicazione 21/09/2023 02/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.
Fatti di causa
E.M. propose opposizione avverso La l'ordinanza-ingiunzione notificatale dal Garante della privacy nel giugno 2018, per il pagamento della sanzione amministrativa di 8.000,00 EUR, conseguente alla violazione degli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice privacy) per aver "omesso di provvedere alla notificazione prevista dall'art. 37 c. 1 lett. a)" in relazione all'uso di un sistema di geolocalizzazione installato sui propri mezzi di trasporto di merci su strada. Nella resistenza del Garante l'adito tribunale di Sondrio ha accolto l'opposizione sul rilievo che il sistema di geolocalizzazione era stato fornito dalla M.S. che ne aveva "autonomamente ideato e sviluppato le funzionalità (..) per poter fornire i propri servizi ai si era limitata a fornire alla M.S. propri clienti";
mentre la E.M. gli automezzi con gli autisti. ilSu tale base, comprovata dalle deposizioni testimoniali, tribunale ha concluso nel senso che "solo ed esclusivamente M.S. aveva gestito il sistema di geolocalizzazione, avendo a disposizione il data base. Ha aggiunto che sempre dalla prova