Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2023, n. 637

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Massime2

In tema di agevolazioni fiscali in favore delle Onlus, il regime agevolato decorre dalla data in cui l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale richieda l'iscrizione al relativo registro, di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997, e, ove la stessa sia avvenuta entro trenta giorni dalla costituzione dell'ente, da quest'ultima data, senza che assuma rilevanza la natura istantanea o periodica dell'imposta.

Ai fini delle agevolazioni fiscali applicabili a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si deve prendere in considerazione la data di richiesta di iscrizione delle stesse al registro delle ONLUS, di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997, e, ove la stessa sia avvenuta entro trenta giorni dalla costituzione dell'ente, quest'ultima data, senza che assuma rilevanza la differenza tra imposte istantanee ed imposte periodiche, dovendosi fare riferimento ai singoli componenti rilevanti ai fini della imposizione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2023, n. 637
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 637
Data del deposito : 12 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 4217/64/15 emessa in data 15 settembre 2015 e pubblicata in data 29 settembre 2015, riformava la decisione di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Cremona che aveva rigettato l'istanza di rimborso proposta dall'Istituto Ospedaliero di S. ONLUS, relativamente a Irap e Ires anno 2009. In particolare, la Fondazione aveva presentato istanza di rimborso sul presupposto della spettanza delle agevolazioni Ires ed Irap, previste dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, dalla data della domanda di iscrizione nel registro di cui all'art. 11 del medesimo decreto, avvenuta il 17 dicembre 2009, e che avrebbero dovuto considerarsi efficaci per l'intero anno 2009.

La CTR, accogliendo l'appello della società contribuente e di conseguenza l'istanza di rimborso, evidenziava che nella fattispecie si trattava di tributi non a rilevanza istantanea e perciò non frazionabili, per cui l'agevolazione era dovuta per l'intero anno di imposta 2009.



2. Contro tale sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate con unico motivo.

Resiste con controricorso la Fondazione.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.



3. La causa è stata rimessa con ordinanza alla pubblica udienza del 13 ottobre 2022, svoltasi nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, per la quale la Fondazione ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 15 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e 1 e 4 d.m. 18 luglio 2003, n. 266, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Premette che è pacifico in causa che la domanda di iscrizione nel registro ONLUS, presentata nel dicembre 2009, sia stata rigettata nel gennaio 2010 ma sia poi stata accolta effettivamente dall'organo competente, a seguito di ricorso. Il combinato disposto delle norme indicate determinerebbe che la massima efficacia retroattiva dell'iscrizione, in relazione agli effetti agevolativi, sia riferibile alla data di costituzione dell'organizzazione, ove la domanda sia presentata entro trenta giorni dalla costituzione dell'ente.



2. Il motivo è fondato nei termini che seguono.



2.1. Il d.lgs. n. 460 del 1997, nel riordinare all'epoca la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come definite dall'art. 10, all'art. 11 istituì l'Anagrafe delle ONLUS presso il Ministero delle finanze, prevedendo che i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. 2.

L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

L'art. 11, comma 1, fissa quindi due termini entro cui deve essere effettuata la comunicazione;
le organizzazioni di nuova costituzione, che si costituiscono a partire dal 1° gennaio 1998, in possesso dei requisiti elencati all'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 ed interessate ad accedere al regime tributario riservato alle ONLUS, devono effettuare la comunicazione prescritta dall'art. 11

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