Cass. civ., sez. III, sentenza 08/02/2023, n. 03840

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/02/2023, n. 03840
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03840
Data del deposito : 8 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

l’IVA suldecreto di trasferimento. F D S Presidente C V Consigliere Pasqualina A P

CO

Consiglier a A T I A Consigliere ConsiglieraRel. Ud. 5/12/2022

UP

Cron. R.G.N. 31779/2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31779/2020 R.G., proposto da P R,rappresentato e difes o dall ’ avv. C M , giusta procura su foglio separato in calce al ricorso, domiciliat o presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;
-ricorrente - nei confronti di EDILSANGRO s.a.s. di P A C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall ’ avv. M A F, giusta procura su foglio separato in calce al UP5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De S E. I. A controricorso, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;
-controricorrente - nonché nei confronti di CONDOMINIO VICTORIA,in Roccaraso, -intimato - avverso la sentenza n. 94 del 20 20 del T ribunale di Sulmona , depositata il27.05.2020, non notificata. Udita la relazionesvolta nella camera di consiglio all’esito dell’udienza pubblica cameralizzata del 5 dic embre 2022 dal la Consiglier a I A. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. G B N, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatti di causa

1.P R ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. sulla base di tre motivi avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 94 del 2020 che aveva rigettato l ’ opposizione ex art. 617 c . p . c . avverso l’ordinanza del 22/10/2018 resa nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. r.g. 89/2016 , con la quale il G . E ., dopo l’emissione del decreto di trasferimento di un immobile di cui si era reso aggiudicatario, aveva ordinato di corrispondere l’IVA avendo il debitore tardivamente optato per tale regime di tassazione.

2. Ha resistito con controricorso Edilsangro s.a .s. di P A C;
il Condominio, sebbene intimato, non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in udienza pubblica. UP5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De S E. I. A Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 487 e dell’art. 586 c.p.c. nonché dell’art. 10 d.P.R. 633/1972 ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto che il provvedimento del G.E., incidendo sul prezzo di aggiudicazione, non abbia illegittimamente modificato il decreto di trasferimento oramai intangibile.

2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e 485 c.p.c. ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per aver ritenuto il giudice di prime cure validamente emessa l’ordinanza del G.E., nonostante l ’ omessa convocazione del terzo interessato, aggiudicatario dell’immobile.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 487 e 586 c.p.c. e dell’art. 10 del d.P.R. 633/1972 ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per non aver rilevato la sentenza impugnata l’illegittimità dell’ordinanza del G.E. sull’erroneo presupposto del regolare esercizio dell’opzione IVA, dopo l ’ emissione del decreto di trasferimento.

4.1.Il primo motivo va disatteso perché infondato. Questa Corte, anche di recente, ha ribadito che il pagamento dell’IVA non influisce sul prezzo;
in particolare, ha osservato che i n tema di espropriazione immobiliare, laddove la vendita giudiziale sia soggetta ad IVA, il mancato pagamento dell’imposta, da parte dell’aggiudicatario che abbia versato il prezzo entro il termine previsto, non ne determina la decadenza ex art. 587 c.p.c., in quanto l’IVA non può considerarsi parte integrante del prezzo, attenendo alla tassazione del trasferimento immobiliare(Cass. Sez. 3, 18/05/2022 n. 15912 ;
cfr. Cass. Sez. 3 13/04/ 2015 n. 7361 ) . UP5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De S E. I. A Sempre nell ’ ambito delle questioni sollevate dalla censura in esame, è stato chiarito che « l ’ IVA fa parte delle spese che a norm a dell’art. 580 c.p.c. chi intende partecipare all’incanto, compreso il creditore ipotecario, è tenuto a depositare in cancelleria. Se il provvedimento che dispone la vendita determina l’ammontare delle spese, è sufficiente che si depositi tale ammontare;
nel caso opposto l’ammontare è determinato dal partecipante;
sia nell’uno che nell’altro caso il giudice può con suo provvedimento determinare un ammontare diverso, facendo sorgere in entrambi i casi un obbligo di integrazione. Se le spese depositate non includono l’IVA, il giudice può disporne il deposito;
in nessun caso può soprassedere alla pronuncia del provvedimento di trasferimento del bene espropriato, essendo tale provvedimento subordinato solo al versamento del prezzo, che nell’ipotesi prevista dall’art. 585 c.p.c., comma 2, avviene figurativamente. Va, pertanto, pronunciato il decreto di trasferimento che comporta per il debitore espropriato nella sua veste sostanziale di cedente l’obbligo di emettere fattura con addebito di imposta per l’aggiudicatario (Cass. 13.2.2001, n. 2065). Sulla base di tali ragioni questa Corte ritenne che correttamenteil Tribunale avesse considerato l’IVA quale parte delle spese e non del prezzo di vendita coattiva, escludendo quindi che dal mancato versamento da parte dell’aggiudicataria fosse derivata l’illegittimità del decreto di trasferimento» (Cass. Sez. 3, 31/05/2006 n. 13013 , punto 1.4. in motivazione). Pertanto, il Tribunale ha correttamente ritenuto – discostandosi sul punto dall’avviso espresso dalG.E. nel provvedimento de quo – che il pagamento dell’IVA non costitu isse parte del versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario, e per conseguenza, ha escluso che potesse incidere quale elemento di modifica del decreto di UP5.12.2022 n. R.G. 31779/2020 Pres. F. De S E. I. A trasferimento ovvero che da tale circostanza potesse derivare una illegittimità del decreto medesimo (pag. 5 sentenza impugnata).
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