Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/01/2018, n. 01199

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/01/2018, n. 01199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01199
Data del deposito : 18 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18417-2016 proposto da: MODICA MARIA CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO MIRABELLO

19, presso lo studio dell'avvocato V F, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 149/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/01/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. G B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati V F e G G per l'Avvocatura Generale dello Stato Fatti di causa 1. La Prof. M C M esponeva al Tribunale del lavoro di Roma di essere stata, quale docente di lingua francese part-time, autorizzata ad un orario di 9 ore, mentre in realtà aveva osservato un orario di lavoro di 12 ore e per tale ultimo orario era stata retribuita. Con Decreto del 1997 la Direzione provinciale del Tesoro aveva ritenuto che, poiché il servizio doveva considerarsi autorizzato solo per 9 ore, si era verificato un danno erariale pari a lire 25.624.573, provvedimento che veniva impugnato dalla M avanti al Tar con ricorso del 97 poi dichiarato perento. L'11.8.2011 la Direzione provinciale del Tesoro notifica istanza di recupero del credito erariale prima ricordato per euro 13.233,99;
la M impugnava il secondo provvedimento avanti al Tribunale del lavoro di Roma deducendo che non si era tenuto conto delle somme corrisposte e che il credito era comunque prescritto. Ric. 2016 n. 18417 sez. SU - ud. 07-11-2017 -2- 2. Il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione e riteneva sussistere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario perché il contestato fatto lesivo si era verificato con il primo provvedimento di recupero erariale dell'1.8.1997. La M proponeva appello avanti la Corte di appello di Roma;
si costituivano il MIUR ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo la conferma della gravata sentenza. La Corte territoriale con sentenza del 13.1.2006 rigettava l'appello;
la Corte territoriale rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, si era tenuto conto di quanto già versato dalla M e che i fatti costitutivi del diritto fatto valere si erano tutti verificati prima del 30.6.1998. Il provvedimento di recupero del 2001 era puramente reiterativo del primo del 1997 di accertamento dell'indebito e non era quindi un nuovo ed autonomo atto dell'Amministrazione idoneo a radicare la competenza del giudice ordinario. Anche la prescrizione (che comunque era questione riservata al giudice competente da ritenersi il giudice amministrativo) non si era verificata perché, essendo stato impugnato nel 97 il primo provvedimento, il Tar ne aveva sospeso l'esecuzione con conseguente preclusione all'esercizio del diritto fino alla pendenza del giudizio.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi