Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2023, n. 00206

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2023, n. 00206
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00206
Data del deposito : 5 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE di APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Pantaleo Chiriaco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna di RE NI per aver concorso con RO IC nel reato di cui all'art. 495 cod. pen. RO IC, sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, veniva fermato, per un controllo, dai carabinieri della stazione di Balva no il 7 agosto 2015 mentre si trovava alla guida di un autocarro;
dichiarava di chiamarsi RE NI nato a [...] il [...] e di non avere con sé il documento di abilitazione alla guida di cui, comunque, era in possesso. I Carabinieri elevavano nei confronti del conducente la contravvenzione di cui all'art. 180 Cds per "mancanza temporanea dei documenti" e invitavano lo stesso a esibire la patente di guida entro trenta giorni. Il 10 settembre 2015 il "vero" RE NI, odierno imputato, si presentava presso i Carabinieri di SA ON ed esibiva la propria patente di guida. I carabinieri di Bevana svolgevano accertamenti e scoprivano che la persona da loro fermata alla guida dell'autocarro non era RE NI ma RO IC.

2. Avverso l'indicata sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, sviluppando due motivi, con i quali denuncia vizio di motivazione. Il ricorrente, anche con la memoria depositata in sede di conclusioni, sostiene che la Corte di appello ricaverebbe l'apporto concorsuale dell'imputato al reato di falso commesso da RO IC da elementi insufficienti e, comunque, da dati di fatto inesistenti o comunque travisati. Il giudice distrettuale trarrebbe la prova del concorso dalle seguenti circostanze: RE si è presentato presso la stazione dei Carabinieri di Balvano a distanza di poche ore dal controllo e ha esibito la patente di guida unitamente al verbale di contravvenzione. In realtà come risulta dagli atti (che vengono allegati al ricorso): RE si è presentato ai Carabinieri di SA ON (non a quelli di Balvano) il primo settembre 2015 (non a distanza di poche ore dal fatto

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