Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2020, n. 29874

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2020, n. 29874
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29874
Data del deposito : 28 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • S S nata a Roma il 10/10/1973 avverso l'ordinanza emessa il 10/06/2020 dal Tribunale della Libertà di Roma visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. L A;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. F M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. F G del foro di Roma, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, del quale ha chiesto l'accoglimento.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10/06/2020 il Tribunale di Roma sezione del riesame cautelare rigettava il ricorso proposto nell'interesse di S S avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Roma in data 22/04/2020 in ordine al reato di truffa aggravata continuata (artt. 81 e 640 comma 2 n.1), relativamente agli incrementi salariali ed alle indennità percepiti con artifici e raggiri ai danni della società datrice di lavoro, la Unirelab s.r.l. a partecipazione pubblica.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagata sulla base di due motivi: - violazione di legge (art. 640 cod. pen.) per l'insussistenza degli elementi costitutivi della truffa contestata;
in particolare del profitto ingiusto e del danno altrui, avendo il tribunale omesso di motivare in ordine alla documentazione prodotta dalla difesa, attestante la legittimità degli importi percepiti per attività sempre ricollegabili alle funzioni svolte;
- violazione di legge (artt. 321, comma 2 cod. proc. pen., 322 ter cod. pen., 640 quater cod. pen.) per l'insussistenza dell'ipotesi di truffa aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 640 cod. pen. in quanto, per costante giurisprudenza, la partecipazione pubblica non mutava la natura di soggetto privato della società Unirelab e della conseguente disciplina giuridica ad essa applicabile. Con memoria difensiva depositata il 02/10/2020, il difensore della ricorrente ha depositato documentazione a sostegno della natura privatistica della società e della conseguente insussistenza dell'ipotesi aggravata della truffa.
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