Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 35896

CASS
Sentenza
3 maggio 2023
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3 maggio 2023

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In tema di giudizio abbreviato instaurato a seguito di richiesta di giudizio immediato, gli atti d'indagine assunti dal pubblico ministero dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, alterando la piattaforma probatoria sulla cui base è stata avanzata la richiesta di abbreviato, sono affetti da inutilizzabilità relativa, sanata ove non dedotta prima dell'ammissione del giudizio abbreviato. (In motivazione, la Corte ha precisato che è onere dell'imputato richiedere, nell'udienza fissata per il rito speciale, l'espunzione degli atti di indagine integrativi sopravvenuti rispetto al momento in cui era stata avanzata la richiesta di rito abbreviato, non essendo legittimato ad avanzare richiesta di revoca della istanza di ammissione a tale rito).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 35896
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35896
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

35 89 6 -23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PATRIZIA PICCIALLI - Presidente- Sent. n. sez. 818/2023 UP 03/05/2023- VINCENZO PEZZELLA R.G.N. 1193/2023 ALESSANDRO D'ANDREA - Relatore - LOREDANA MICCICHE' ANDREA NOCERA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM AL OS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Per il ricorrente AM AL OS sono presenti i difensori avvocato PRIMAVERA DANIELA del foro di CHIETI e avvocato SAMMARCO ANGELO ALESSANDRO del foro di ROMA. L'avvocato PRIMAVERA DANIELA, contestando le conclusioni del Procuratore Generale, ne illustra le motivazioni chiedendo di annullare la sentenza impugnata. L'avvocato SAMMARCO ANGELO ALESSANDRO, dopo aver evidenziato i motivi di ricorso attinenti la questione procedurale e riportandosi ai restanti motivi, insiste nell'accoglimento. E' presente per la pratica forense la Dott.ssa Pannese Rosa, Patente di Guida n. U17H97004M del 24/12/2018, rilasciata da Mit-UCO di Avellino. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11 ottobre 2022 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale del 7 febbraio 2022 con cui AT LB ER, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione ed euro 36.000,00 di multa.

1.1. L'imputato è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen.; 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con altre persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di amministratore di fatto della "GPS SA Global Aviation Supplier" (società esercente l'attività di servizi connessi al trasporto aereo, intestata a meri prestanomi), illecitamente detenuto, nel periodo compreso tra il novembre 2019 e il giugno 2020, attraverso spedizioni in transito per il porto di Salerno, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, di cui, in due diverse occasioni, erano state sottoposte a sequestro oltre 17 tonnellate (2.844,50 kg. di hashish e 14.191,88 Kg. di anfetamine del tipo captagon) provenienti dalla Siria, con mittente corrispondente a soggetto inesistente, e destinate in parte in Libia ed in parte in Arabia Saudita. Nell'azione illecita l'AT era stato coadiuvato dal concorrente PI IU, titolare di un'agenzia di spedizione incaricata delle operazioni doganali presso il porto di Salerno, che, al fine di agevolare il transito e l'arrivo a destinazione dello stupefacente evitando controlli intermedi, aveva sovente provveduto, mediante l'operazione del c.d. "tramacco", ad emettere nuove polizze di carico, così occultandone la provenienza dalla Siria. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AT LB ER, a mezzo dei suoi difensori, deducendo sette motivi di censura. Con il primo ha lamentato l'illegittimità della decisione con cui il giudice di primo grado aveva dichiarato l'inammissibilità della sua istanza di revoca della richiesta di giudizio abbreviato, tenuto conto del fatto che il P.M., successivamente alla presentazione della sua istanza ex art. 438 cod. proc. pen., aveva depositato documentazione integrativa (ordinanza cautelare, interrogatori di coimputati in altri provvedimenti) con cui era stato alterato lo stato degli atti nella cui ricorrenza era stata avanzata la richiesta di procedere con rito alternativo. 2 Tanto più erronea sarebbe stata tale decisione considerato che, al momento della proposizione della richiesta di revoca del rito abbreviato, la celebrazione di tale giudizio non era ancora iniziata. La pronuncia adottata avrebbe determinato, quindi, una violazione dei principi del giusto processo, così da indurre a modificare il principio di intangibilità del giudizio abbreviato una volta effettuatane la relativa ammissione, eventualmente anche rimettendo la relativa questione alla soluzione interpretativa delle Sezioni Unite. Con la seconda censura è stata dedotta mancanza e illogicità della motivazione per travisamento della prova, in relazione all'affermazione per cui la pratica del c.d. "tramacco" costituirebbe prova a carico del ricorrente in ordine alla sussistenza della sua consapevolezza circa la natura illecita del carico contenuto nel container. Nella fattispecie, infatti, non sarebbe stata mai realizzata nessuna operazione di "tramacco", peraltro dovendosi osservare che trattasi di pratica commerciale non illecita, comunemente utilizzata nelle spedizioni internazionali, normalmente svolta sotto il controllo e alla presenza degli operatori doganali. Con la terza doglianza l'AT ha eccepito l'illogicità della motivazione per travisamento della prova, in relazione all'affermazione, contenuta in sentenza, per cui l'intenzione di rimuovere le etichette in lingua araba apposte sulla merce proveniente dalla Siria, e diretta in Libia, costituirebbe elemento di riscontro della sua colpevolezza, in quanto perpetrata al fine di celare la presenza della sostanza stupefacente. In realtà, a dire del ricorrente, l'indicata operazione non sarebbe stata svolta per nascondere l'illecito carico, bensì per celarne la relativa provenienza dalla Siria, non essendo consentito spedire merce in Libia da tale nazione. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto mancanza e illogicità della motivazione con riferimento alla circostanza per cui le dichiarazioni rese dai collaboranti avrebbero riscontrato gli elementi di accusa sussistenti a suo carico. Esse, infatti, sarebbero prive di carattere individualizzante, o perché rese da soggetti che hanno affermato di non conoscere l'AT, o in quanto riguardanti, in via esclusiva, operazioni illecite

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