Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/11/2021, n. 33285

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/11/2021, n. 33285
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33285
Data del deposito : 11 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9568/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

- ricorrente -

contro

F E (C.F.: FSLNRC41H01F844S), nato a Narni (TR) il 10 giugno 1941, rappresentato e difeso dall'Avv. C F, con domicilio eletto presso il citato difensore (con studio in Roma, via G. La Farina n. 6);

- controricorrente -

R.G.N. 9568/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Angelina-Maria Perrino, relatore Cons. F A-A.E./F E. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per l'Umbria n. 625/01/2014), pronunciata il 23 settembre 2014 e depositata il 13 ottobre 2014;
udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 23 marzo 2021 dal Consigliere F A;

FTTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 93/01/2013, emessa dalla CTP di Terni, che aveva accolto l'impugnazione dell'avviso di accertamento IVA, IRPEF e IRAP, per l'anno 2006. 2. Il Giudice di primo grado, in particolare, dichiarò nullo l'atto impositivo, emesso anche all'esito di un accesso domiciliare nel corso del quale fu rinvenuta documentazione bancaria fonte di successive indagini finanziarie, per la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, della I. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. «statuto dei diritti del contribuente»), con conseguente assorbimento delle altre questioni ed eccezioni.

3. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, rigettò l'appello dell'A.E. confermando la statuizione impugnata. Nel dettaglio, sempre per quanto emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, il Giudice d'appello ritenne violato il contraddittorio endoprocedimentale, sotto il profilo del rispetto del termine dilatorio di cui innanzi, in quanto, a fronte di un PVC consegnato al contribuente il 24 ottobre 2011 all'esito anche di accesso domiciliare, l'avviso di accertamento fu sottoscritto (emanato) il 21 dicembre 2011, quindi ante tempus ed in assenza di particolare e motivata urgenza. Diversamente da quanto prospettato dall'A.E., la Commissione ritenne difatti ininfluente, ai fini del rispetto del termine in oggetto, che nella specie la notificazione dell'atto impositivo fosse avvenuta R.G.N. 9568/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Angelina-Maria Perrino, relatore Cons. F A-A.E./F E.oltre il sessantesimo giorno dal rilascio del PVC (in particolare, il 28 dicembre 2011) ed escluse la sussistenza di un caso di particolare e motivata urgenza, non potendosi identificare esso nella mera imminente scadenza del termine decadenziale con riferimento all'adozione dell'avviso di accertamento (perché non annoverabile tra gli eventi imprevedibili).

4. Come premesso, avverso la sentenza di secondo grado l'A.E. ha proposto ricorso fondato su due motivi, sostenuto da memoria, ed il contribuente si è difeso con controricorso (sostenuto da memorie), con il quale prospetta anche profili di «inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso» oltre che inammissibilità dei singoli motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Priorità logico-giuridica ha la disamina della questione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. L'eccezione è inconferente in ragione della esposizione sommaria dei fatti di causa che, anche per ragioni di specificità in termini di «autosufficienza», ha necessitato della riproduzione, nelle loro parti essenziali, tanto della relazione di notificazione dell'avviso di accertamento quanto della sentenza impugnata, ed in merito al prospettato passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

1.1. Infondata è altresì l'eccezione di giudicato della sentenza di primo grado. Il contribuente, in sostanza, deduce l'inammissibilità dell'appello, alla quale conseguirebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, in forza del mancato deposito della fotocopia della ricevuta di spedizione del ricorso in appello per raccomandata a mezzo del servizio postale, in violazione degli artt. 22 e 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (applicabili al processo d'appello anche in forza dell'art. 53 del medesimo d.lgs.). L'appellante, in particolare, a R.G.N. 9568/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Angelina-Maria Perrino, relatore Cons. F A-A.E./F E. detta dello stesso controricorrente, avrebbe depositato, nei termini di cui al citato art. 22, solo la fotocopia del relativo avviso di ricevimento (pag. 5 del controricorso). Il rilievo non è pertinente anche se, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, con riferimento ad esso non si pone, nella specie, questione d'inammissibilità, potendo questa Corte comunque rilevare d'ufficio una causa d'inammissibilità dell'appello che il Giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (ex plurimis, limitando i riferimenti solo alle statuizioni più recenti: Cass. sez. 2, 19/10/2018, n. 26525, Rv. 650843-01;
Cass. sez. 1, 07/07/2017, n. 16863, Rv. 644842-01). Come emerge dagli atti processuali, conoscibili da questa Corte in ragione della natura processuale della questione in esame, oltre che dal ricorso e dal controricorso (comprese le depositate memorie), nella specie trattasi di notificazione diretta eseguita da «messo notificatore speciale» (Daniela Figlioli) dell'A.E. a mezzo posta, ex art. 14 della I. n. 890 del 1982 (sulla legittimità costituzionale del citato art. 14 si vedano, in termini generali, Corte cost., n. 104 del 2019 e Corte cost., n. 2 del 2020;
per l'utilizzabilità del procedimento di notificazione diretta anche con riferimento al ricorso in appello innanzi alle CTR, si vedano, ex plurimis: Cass. sez. 5, 13/07/2016, n. 14273, Rv. 640538-01;
Cass. sez. 5, 30/12/2015, n. 26053, Rv. 638459-01;
Cass. sez. 5, 18/11/2011, n. 24245, Rv. 620276-01). Nella specie, la relata apposta dal messo attesta, facente piena prova fino a querela di falso (Cass. sez. 5, 13/02/2008, n. 3433, Rv. 601914-01), la notificazione a mezzo del servizio postale in data 25 novembre 2013. A ciò deve aggiungersi, peraltro, che l'avviso di ricevimento, depositato già in sede di merito e, come esplicitato dallo stesso controricorrente, nei termini di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 546 R.G.N. 9568/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Angelina-Maria Perrino, relatore Cons. F A-A.E./F E.del 1992, oltre ad indicare la detta data di spedizione in forma manoscritta (quindi giuridicamente irrilevante per i presenti fini), reca il timbro postale relativo alla consegna del plico a familiare convivente del destinatario (con successiva emissione della CAN) indicante la data del successivo 26 novembre 2013. Sicché, in relazione alla sentenza di primo grado depositata il 7 maggio 2013 (per quanto emerge da ricorso e controricorso), il rispetto dei termini per impugnare (considerato anche il periodo di sospensione feriale) nella specie emerge in forza di plurime circostanze. Esso, difatti, risulta in forza dell'attestazione di cui alla relata del messo autorizzato dall'A.E. (cfr. Cass. n. sez. 5, 13/02/2008, n. 601914 -01), in quanto recante la data del 25 novembre 2013, ma anche dalla data di ricezione del plico emergente dall'avviso di ricevimento (depositato nei termini di cui al citato art. 22), perché certificata dall'agente postale come avvenuta il 26 novembre 2013 (conformemente a quanto statuito, ex plurimis, da Cass. Sez. U, 29/05/2017, n. 13452, Rv. 644364-03, e, tra le successive conformi, da Cass. sez. 6-5, 11/05/2018, n. 11559, Rv. 648380-01, oltre che da Cass. sez. 5, 08/10/2020, n. 21683, in motivazione, la quale, riprendendo le argomentazioni di cui alle citate Sezioni Unite, ribadisce la necessità che la produzione di copia dell'avviso di ricevimento avvenga, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, per la costituzione del ricorrente).
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