Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2021, n. 09390
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D G S nata a Viganello il 23/02/1983;
avverso la sentenza del 26/09/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G N;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa P F, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. P G, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 settembre 2019, la corte di appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza del 10 febbraio 2015 del tribunale di Napoli, assolvendo, tra gli altri, l'imputata, dal reato di cui al capo a) di cui all'art. 416 cod. pen., e rideterminando la pena in relazione ai restanti capi g) ed h).
2. Ha proposto ricorso per cassazione D G S, a mezzo del proprio difensore, avverso la suindicata sentenza della corte di appello deducendo tre motivi di impugnazione. e 3. Il fondamento dei primi due motivi nei termini sopra specificati assorbe ed esclude l'esame del terzo motivo. 4. 5. e rende osrbe Con il primo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico inerente il reato di cui al capo g) e il correlato vizio di motivazione. La corte non avrebbe risposto alle doglianze difensive proposte illustrando l'assenza di un ruolo effettivo di gestione all'interno della "Brother's s.r.l." nonché dell'elemento soggettivo di cui al capo g), trascrivendo il mero costrutto motivazionale del primo giudice. La motivazione sarebbe altresì contraddittoria nella parte in cui, da una parte, la ricorrente è stata assolta dal reato ex art. 416 bis cod. pen. sul rilievo della esistenza di un rapporto meramente professionale con il coimputato T, e dall'altra ha confermato la condanna per reati tributari senza illustrare alcun interesse volto a favorire il fine di evadere le imposte del predetto T 6. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico inerente il reato di cui al capo h) e il correlato vizio di motivazione. La corte non avrebbe risposto alle doglianze difensive di cui al terzo motivo di gravame, limitandosi a richiamare i poteri del liquidatore. Senza considerare i dati di fatto concreti, inerenti il ruolo svolto dalla ricorrente. I giudici si sarebbero inoltre limitati a trascrivere il mero costrutto motivazionale del primo giudice.
7. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di omessa motivazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione. La richiesta sarebbe stata respinta con mera clausola di stile, senza rispondere alle deduzioni in proposito proposte con il corrispondente motivo di gravame. In maniera criptica e illogica, il beneficio della non menzione sarebbe stato altresì escluso sulla base di
avverso la sentenza del 26/09/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G N;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa P F, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. P G, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 settembre 2019, la corte di appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza del 10 febbraio 2015 del tribunale di Napoli, assolvendo, tra gli altri, l'imputata, dal reato di cui al capo a) di cui all'art. 416 cod. pen., e rideterminando la pena in relazione ai restanti capi g) ed h).
2. Ha proposto ricorso per cassazione D G S, a mezzo del proprio difensore, avverso la suindicata sentenza della corte di appello deducendo tre motivi di impugnazione. e 3. Il fondamento dei primi due motivi nei termini sopra specificati assorbe ed esclude l'esame del terzo motivo. 4. 5. e rende osrbe Con il primo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico inerente il reato di cui al capo g) e il correlato vizio di motivazione. La corte non avrebbe risposto alle doglianze difensive proposte illustrando l'assenza di un ruolo effettivo di gestione all'interno della "Brother's s.r.l." nonché dell'elemento soggettivo di cui al capo g), trascrivendo il mero costrutto motivazionale del primo giudice. La motivazione sarebbe altresì contraddittoria nella parte in cui, da una parte, la ricorrente è stata assolta dal reato ex art. 416 bis cod. pen. sul rilievo della esistenza di un rapporto meramente professionale con il coimputato T, e dall'altra ha confermato la condanna per reati tributari senza illustrare alcun interesse volto a favorire il fine di evadere le imposte del predetto T 6. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico inerente il reato di cui al capo h) e il correlato vizio di motivazione. La corte non avrebbe risposto alle doglianze difensive di cui al terzo motivo di gravame, limitandosi a richiamare i poteri del liquidatore. Senza considerare i dati di fatto concreti, inerenti il ruolo svolto dalla ricorrente. I giudici si sarebbero inoltre limitati a trascrivere il mero costrutto motivazionale del primo giudice.
7. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di omessa motivazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione. La richiesta sarebbe stata respinta con mera clausola di stile, senza rispondere alle deduzioni in proposito proposte con il corrispondente motivo di gravame. In maniera criptica e illogica, il beneficio della non menzione sarebbe stato altresì escluso sulla base di
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