Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2023, n. 16566

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2023, n. 16566
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16566
Data del deposito : 12 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7159/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
–ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., sedente in Torino, in persona del legale rappresentante, rappresentata dagli avv. Pietro Piccone Ferrarotti e Domenico Rettura, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, piazza dei Caprettari, 70, per mandato in calce al controricorso;
- controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del Piemonte, n. 544/2020,depositata l’undici settembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2023dal consigliere Alberto Criv elli. Si dà atto che il Sostituto Procuratore generale l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Decorrenza inter rimb 1. La Banca Intesa ha proposto un’istanza di rimborso relativo a

IRES

2006 non dovuta, che trovava solo parziale accoglimento, con esclusione dell’importo capitale di € 100.664,00, e dell’importo per interessi di € 432.279,16. Gli interessi infatti erano stati calcolati con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, che consentiva anche per i periodi d’imposta anteriori al 2008 la proposizione dell’istanza di rimborso della quota delle imposte sui redditi riferita agli interessi passivi e assimilati.

2. L’Agenzia riconosceva ulteriore rimborso per € 96.719,00, La CTP accoglieva il ricorso, e la TR, adìta dall’Agenzia in sede di gravame, respingeva lo stesso.

3. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a tre motivi. La contribuente si è difesa a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa, ed ha successivamente depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia e motivazione apparente in ordine alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Assume infatti la stessa come erroneamente la TR abbia respinto la richiesta in quanto il riconoscimento del rimborso era avvenuto in corso di giudizio e rimaneva comunque da decidere la questione inerente i relativi interessi 1.1. Anzitutto non si ravvisa una motivazione apparente, essendo la decisione d’appello motivata sul punto, come del resto riportato dalla stessa ricorrente, sia in ordine al fatto che il riconoscimento sarebbe avvenuto solo in corso di causa, sia in ordine alla persistenza di controversia sul punto. In ogni caso la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto fra le parti, facendo venir meno l’interesse alla decisione, sicché essa non ricorre quando vi sia stato riconoscimento solo parziale del diritto in contesa (Cass.27/01/1998, n. 801;
in tal senso

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