Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2003, n. 15807
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In tema di associazione temporanea di imprese per gli appalti di opere pubbliche, l'emissione della pronuncia nei confronti dell'associazione temporanea, anziché della capogruppo-mandataria (cui l'art. 23 del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 attribuisce il potere di far valere le ragioni verso il committente in via esclusiva rispetto alle ragioni delle imprese associate, così configurando una ipotesi di conferimento, "ex lege", di mandato collettivo con rappresentanza, anche processuale), non comporta alcuna nullità della sentenza, non potendo essere negata alla associazione temporanea la qualità di centro d'imputazione di rapporti giuridici. (Principio espresso in fattispecie nella quale tanto nell'intestazione, quanto nel dispositivo e nella motivazione della sentenza risultava l'indicazione di tutte le imprese partecipanti alla associazione temporanea).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di Sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI Francesco Luigi - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ITALSTRADE S.P.A., in persona del legale rappresentante "pro- tempore", elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTÀ 20, presso lo studio dell'avvocato CAROLEO FRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VAGLIVIELLO ALESSANDRO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DE CA RI RM, IMPREGILO S.P.A., ICLA S.P.A., PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 08160/98 proposto da:
DE CA RI RM, domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MAROTTA ALESSANDRO, DEL VASTO EUGENIO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ITALSTRADE S.P.A., IMPREGILO S.P.A., PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA;
- intimati -
avverso la sent. n. 130/97 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 20 novembre 1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
uditi gli avvocati Alessandro VAGLIVIELLO, Alessandro MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale. Per il ricorso principale assorbito il primo motivo, per gli altri, rigetto o inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 14 e il 15 febbraio 1995 AR LA De CA esponeva:
- con ord. n. 449 del 9 dicembre 1994 il Presidente della Giunta Regionale Campania, commissario straordinario del Governo ex art. 11 legge n. 887 del 1984, aveva disposto, ai fini della realizzazione
del raddoppio della linea ferroviaria Circumflegrea, l'occupazione di una parte di un suo immobile in territorio di Napoli, costituito da un fabbricato con annessa superficie destinata a terrazzo e giardino;
- il 4 agosto 1994, l'associazione temporanea di imprese TR s.p.a., Cogefarimpresit s.p.a. (successivamente, Impregilo s.p.a.) ed Icla s.p.a., concessionaria delle opere e procedure espropriative, aveva presso possesso degli immobili. Con atto notificatole il 18 gennaio 1995 l'A.T.I. le aveva comunicato l'avvenuto deposito presso la Cassa DD. E PP. di Napoli l'indennità di espropriazione, determinata in L. 44.196.120. Intendeva, pertanto, proporre opposizione;
- conveniva, pertanto, il Presidente della Giunta Regionale, l'A.T.I. e le imprese associate dinanzi alla Giunta Speciale per le espropriazioni di Napoli, chiedendo la determinazione della giusta indennità, con la condanna dei convenuti al pagamento della stessa, con gl'interessi dovuti.
Si costituivano in giudizio l'A.T.I. e la TR s.p.a. Con sentenza 25 settembre - 20 novembre 1997 la Giunta dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Presidente della Giunta Regionale - commissario straordinario del Governo, e determinava l'indennità di espropriazione in L. 57.678.500, con gl'interessi legali dalla data del decreto di espropriazione;
l'indennità di occupazione in L. 115.537.000, con gl'interessi dalla data di presa di possesso.
La sentenza è così motivata:
- premessa l'ammissibilità dell'opposizione alla stima ex art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e la giurisdizione della Giunta,
la legittimazione passiva doveva essere riconosciuta soltanto in capo all'A.T.I.