Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 16/10/2018, n. 25849
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seguente ORDINANZA sul ricorso 8088-2013 proposto da: POLCI ELEONORA C.F. PLCLNR24H43H501U, BERTINI GIULIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEI QUATTRO VENTI 166, presso lo studio dell'avvocato G S, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;- ricorrente -contro I,N,P:, - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRFVTDEMZA SQ(::IALK 2018 C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;- controricorrentíe- avverso la sentenza n. 7027/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/10/2012 R.G.N. 3446/2004. Rilevato che si controverte del recupero, da parte dell'Inps, di somme erogate in eccedenza dall'1.5.1984 al 30.6.1988 agli ex dipendenti del disciolto INAM, collocati in quiescenza, in conseguenza del cumulo, rivelatosi illegittimo, di quote di contingenza (art. 21 I. n. 730/83) e dell'indennità integrativa speciale (i.i.s. ex lege n. 364/75), rispettivamente corrisposte, le prime, sul trattamento base della pensione e, le seconde, sulla pensione integrativa, nonostante che tali ex dipendenti del disciolto INAM (al quale era subentrato l'Inps) non avessero beneficiato, al pari degli ex dipendenti dell'Inps, del predetto cumulo, essendosi vista congelare sin dall'1/7/1981 la i.i.s. sulla pensione integrativa;il Tribunale di Roma accoglieva la domanda dei predetti ex dipendenti Inam, riconoscendo loro il computo degli aumenti del costo della vita sulla pensione AGO e della i.i.s. congelata al 30/6/1981;la Corte d'appello di Roma (sentenza dell'1.10.2012), investita dall'impugnazione dei predetti ex dipendenti in merito all'esatta quantificazione delle loro spettanze, rigettava il gravame dopo aver rilevato, in sintesi, quanto segue: gli appellanti si erano !imitati a chiedere la riconvocazione del C.T.U. contabile per una nuova perizia sulla base di criteri diversi da quelli prospettati in prime cure, i motivi d'appello erano generici, le conclusioni apparivano indeterminate ed in parte nuove e in primo grado non erano stati contestati il procedimento contabile e le risultanze peritali;per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Eleonora Polci (vedova Stigliano) e Giuliana Bertini (vedova Bonfatti) con due motivi, cui ha resistito l'Inps con controricorso;le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.;Considerato che 1. col primo motivo, dedotto per illegittimità, vizio del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c., error in procedendo e vizio di ultra o extrapetizione, le ricorrenti lamentano che la Corte distrettuale non ha ben identificato oggetto del giudizio, mostrando di non conoscere bene i fatti di causa, per cui non era vero che avevano genericamente chiesto il ricalcolo della indennità integrativa speciale (i.i.s.);inoltre, l'accertamento delle somme era stato eseguito in modo deduttivo e cioè attraverso i documenti redatti dallo stesso Inps per somme precedentemente mai erogate, così come le modalità di computo del C.T.U., fatte proprie dal collegio, non erano del tutto operative ed avrebbero dovuto essere svolte diversamente, per cui si era avuto alla fine un errore di conteggio;
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