Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 13/11/2020, n. 25810

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 13/11/2020, n. 25810
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25810
Data del deposito : 13 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

020 ORDINANZA CC sul ricorso 12580-2015 proposto da: MRANO FILOMENA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DEI MISENATI

22, presso lo studio dell'avvocato N P, rappresentata e difesa dall'avvocato G P;

- ricorrente -

contro

M.I.U.R. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALEPER LA CAMPANIA - Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno e ISTITUTO SUPERIORE STATALE "GALIZIA", in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ope legis, in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1037/2014 della CORTE D'APPELLO di S, depositata il 06/11/2014 R.G.N. 1215/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. A D P. R.G. 12580/2015

RILEVATO CHE

1. la Corte d'Appello di Salerno ha respinto l'appello di F M avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nonché dell'Istituto Superiore Statale Galizia ed aveva ritenuto legittima la sanzione disciplinare della censura, inflitta dal Dirigente scolastico perché l'insegnante, nei giorni 23 e 24 novembre 2011, si era allontanata dalla classe per recarsi in segreteria senza che ricorressero ragioni idonee a giustificare l'allontanamento e senza avvisare la vicepresidenza, in violazione dei doveri imposti dall'art. 51 del regolamento di istituto;

2. la Corte territoriale, riassunti i termini della controversia, ha innanzitutto precisato che il regolamento non era stato integrato e modificato in epoca successiva ai fatti contestati in sede disciplinare, perché nell'aprile del 2012 erano stati solo specificati gli obblighi di servizio degli insegnanti in relazione alla vigilanza sugli alunni, senza alcuna modifica sostanziale rispetto alla versione previgente;

3. il giudice d'appello ha, inoltre, escluso l'eccepita nullità della costituzione dell'Istituto ed ha evidenziato che quest'ultima era avvenuta, con memoria del 1° luglio 2011, in forza di delega conferita ex art. 417 bis cod. proc. civ. e nel rispetto della norma dettata dal codice di rito;

4. quanto al merito la Corte territoriale ha ritenuto provato l'illecito disciplinare ed ha accertato che l'insegnante si era allontanata dalla classe senza che ricorressero gravi ed improvvisi motivi e senza avvisare la vicepresidenza, ed inoltre aveva persistito nella condotta, sebbene il 23 novembre fosse stata redarguita dal dirigente scolastico;
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