Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/2009, n. 16503

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In tema di risarcimento del danno, non può considerarsi favorevole al debitore solidale - per gli effetti di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ. - il capo della sentenza che abbia affermato la sussistenza del concorrente apporto causale dello stesso creditore al verificarsi dell'evento lesivo, a norma dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., qualora il creditore, in un secondo giudizio, intenda imputare al terzo, non convenuto in un precedente giudizio, proprio la responsabilità di quell'apporto causale che il primo giudice abbia ritenuto scriminante della responsabilità del primo convenuto. (Nella specie, conclusosi un primo giudizio con una sentenza, passata in giudicato, con cui era stata ascritta la responsabilità dell'investimento di un minore per il 50% al proprietario conducente del veicolo investitore con pari concorso della vittima ed erano stati condannati il predetto proprietario e la compagnia di assicurazione al risarcimento della metà dei danni, l'investito, in un secondo giudizio, aveva chiesto, tra l'altro, la condanna del Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento dei danni nella misura della metà non risarcita dai convenuti nel primo giudizio, previo accertamento della responsabilità del Ministero per colpa "in vigilando". La S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente la facoltà del predetto Ministero, rimasto estraneo al primo giudizio, di opporre, ai sensi del secondo comma dell'art. 1306 cod. civ., all'investito la sentenza passata in giudicato, così giovandosi dell'accertamento fatto nei rapporti con gli altri condebitori solidali).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/2009, n. 16503
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16503
Data del deposito : 15 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. P G - Presidente di sezione -
Dott. P R - Presidente di sezione -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. D'

ALONZO

Michele - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. F M - rel. Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SROBIO ROBERTO (SRRRT69M26D600F), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSANTINO MORIN

1, presso lo studio dell'avvocato N S A, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
COMUNE DI F R, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S.

MARIA MAGGIORE

112, presso lo studio dell'avvocato D L A, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;



- controricorrente -


e contro
MINISERO DELL'ISRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, SROBIO GIOVANNI, B LIBORIA, PEZZOLA RANIERO;



- intimati -


E sul ricorso n. 30503/2006 proposto da:
MINISERO DELL'ISRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA ricorrente che non ha depositato il ricorso;



- ricorrente -


contro
SROBIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSANTINO MORIN

16, presso lo studio dell'avvocato N S A, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;



- controricorrente -


e contro
COMUNE DI F R, SROBIO GIOVANNI, B LIBORIA, PEZZOLA RANIERO;



- intimati -


avverso la sentenza n. 4520/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 23/06/2009 dal Consigliere Dott. F M;

udito l'Avvocato Antonio Salvatore NAPOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARTONE

Antonio, il quale chiede che la questione sia risolta affermando che nell'ipotesi di cui all'art. 2055 c.c. la sentenza pronunciata tra il creditore e un debitore solidale ai sensi dell'art. 1306 c.c., comma 2, non può essere apposta al creditore da un altro debitore solidale quando si è in presenza di diversi titoli e comportamenti che concorrono al verificarsi del fatto dannoso;
con conseguente accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 19 - 21 ottobre 1989

SROBIO

Giovanni e B L, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore

SROBIO

Roberto, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Ministero della pubblica Istruzione ed il Comune di Fiano Romano.


SROBIO

Roberto, alunno della scuola elementare di Fiano Romano - hanno esposto gli attori - il 3 novembre 1980 era uscito insieme agli altri alunni in anticipo rispetto al consueto orario delle lezioni per ritornare a casa ed era stato affidato dal personale scolastico al conducente del pulmino che per conto del Comune gestiva il servizio di trasporto degli scolari.
Giunto all'altezza del Km 21.300 della via Tiburtina - hanno ancora riferito gli attori - il ragazzo era sceso dal mezzo ed aveva iniziato l'attraversamento della strada per raggiungere la propria abitazione, peraltro, durante l'attraversamento, era stato investito da un'auto condotta da T M e di sua proprietà, riportando lesioni gravissime, guarite dopo un lungo periodo di malattia, con gravi postumi invalidanti.
A seguito di un giudizio promosso da essi attori nei confronti del TEODORI M. e della società di assicurazione del veicolo dallo stesso condotto - hanno evidenziato gli attori - la Corte di Appello di Roma con sentenza in data 8 luglio 1987, passata in giudicato, aveva ritenuto che la responsabilità del sinistro dovesse ascriversi al TEODORI M. solo per il 50%, con pari concorso di colpa della vittima, condannando, per l'effetto, il TEODORI M. e la compagnia di assicurazione al risarcimento della metà dei danni. Poiché il sinistro si era verificato anche per colpa del Ministero e del Comune di Fiano, quanto al primo, per avere omesso i dovuti controlli prima di lasciare libero il minore, e, quanto al secondo, per avere il conducente del pulmino lasciato il ragazzo sulla strada senza consegnarlo ai genitori o ad altri familiari, gli attori - premesso quanto sopra - hanno chiesto la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni nella misura corrispondente alla metà non risarcita dal TEODORI M. e dalla compagnia di assicurazione.
Entrambi i convenuti, costituitisi in giudizio, hanno eccepito la intervenuta prescrizione dell'azione.
Il Ministero ha eccepito, altresì, il difetto di legittimazione degli attori, che non avevano il potere di agire per il figlio, essendo questo divenuto maggiorenne prima della introduzione del giudizio.
Il Comune di Fiano Romano, per suo conto, autorizzato, ha chiamato in causa P R, conducente del pulmino, al fine di essere manlevato in caso di sua condanna in favore degli SROBIO - B.
Il PEZZOLA R., costituitosi in giudizio, ha eccepito, da un lato, la prescrizione dell'azione e, dall'altro, la infondatezza della domanda, escludendo qualsiasi sua responsabilità in ordine al verificarsi del sinistro.
Intervenuto nel corso dell'udienza del 31 gennaio 1991 volontariamente nel giudizio

SROBIO

Roberto facendo propria la domanda proposta nella qualità dai genitori, con sentenza non definitiva 17 marzo 1993 il Tribunale ha rigettato la eccezione di prescrizione della azione e disposto con separata ordinanza il prosieguo del giudizio.
Svoltasi la istruttoria del caso il tribunale con sentenza 4 aprile 2002 ha accolto la domanda nei confronti del solo Ministero, con il rigetto di quella proposta nei confronti del Comune di *Fiano Romano* e di quella di rivalsa proposta da questo nei confronti del PEZZOLA R..
Tale ultima pronunzia è stata impugnata, in via principale dal Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, in via incidentale da

SROBIO

Giovanni, B L e

SROBIO

Roberto.
Nel contraddittorio del comune di Fiano Romano nonché del PEZZOLA che, costituitisi, hanno chiesto il rigetto delle avverse domande, la Corte di appello di Roma, con sentenza 19 luglio - 24 ottobre 2005 ha accolto l'appello del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca e, per l'effetto, in riforma della sentenza del tribunale di Roma 4 aprile 2002, da un lato, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da

SROBIO

Giovanni e

BUFALINO

Liboria, dall'altro ha rigettato quella proposta da

SROBIO

Roberto, con compensazione - tra le parti - delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso - con atto 30 giugno 2006 e date successive -

SROBIO

Roberto, affidato a due motivi.
Resistono, con distinti controricorsi, sia il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ha proposto, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato a cinque motivi, con atto 20 luglio 2006, sia il Comune di *Fiano Romano*, che ha depositato altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

SROBIO

Roberto resiste con controricorso al ricorso incidentale del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede P R,

SROBIO

Giovanni e B L.
I ricorsi - inizialmente assegnati alla terza sezione - sono stati rimessi dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite, prospettandosi - con il primo motivo del ricorso principale - una questione di massima di particolare importanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. I vari ricorsi, avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. Sempre in limine si osserva che il ricorso incidentale del Ministero (30503/06 R.G.), non depositato, deve essere dichiarato improcedibile, ex art. 369 c.p.c.. Deve ribadirsi - infatti - in conformità a costante giurisprudenza, che nel giudizio di cassazione, qualora il difensore non abbia provveduto a costituirsi mediante iscrizione a ruolo del controricorso con ricorso incidentale notificato al ricorrente principale, il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile (Cass.16 gennaio 2007, n. 840;
Cass. 26 maggio 2000, n. 6994).


3. Come accennato in parte espositiva, in accoglimento del primo motivo dell'appello principale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda proposta in prime cure da

SROBIO

Giovanni e B L, nella loro qualità di genitori di

SROBIO

Roberto sotto il profilo del loro difetto di legittimazione per avere essi agito quali legali rappresentanti del figlio, benché questi, al momento della notifica della citazione, avesse già raggiunto la maggiore età.
Hanno - in particolare - evidenziato quei giudici che essendo, alla data in cui è stato promosso in primo grado il presente giudizio,

SROBIO

Roberto maggiorenne, i suoi genitori non avevano il potere di agire nel suo nome in giudizio, essendo ormai cessato il potere, di rappresentanza che loro spettava per legge fin quando fosse stato minore d'età.
Deducendo il Ministero che era inammissibile anche l'intervento volontario spiegato da

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