Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/02/2023, n. 5972

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Le controversie relative al rinnovo o alla proroga di un precedente contratto stipulato da una società "in house" appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che concernono comportamenti rispetto ai quali le parti assumono posizioni paritetiche e non già l'esercizio, anche mediato, di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, non implicando un sindacato amministrativo la scelta della società di stipulare polizze senza ricorrere a una gara o ad una nuova procedura di affidamento diretto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/02/2023, n. 5972
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5972
Data del deposito : 28 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

05972-23 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Assicurazione danni - Primo Presidente f.f. BIAGIO VIRGILIO rinnovo tacito - pagamento del - società in -Presidente di Sezione premio house giurisdizione GIACOMO TRAVAGLINO Ud. 10/01/2023 - CC - Rel. Consigliere - DANILO SESTINI R.G.N. 9739/2019 - Consigliere - MASSIMO FERRO Chin 5572 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Rep. A CO - Consigliere - R M - Consigliere - L NE - Consigliere - GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9739-2019 proposto da: 1 에요 3 2 ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, in persona del - Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A P, M C O, M F e M F L;

- ricorrente -

contro

ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO D'OTTAVI, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

RSA-Sun INSURANCE LTD Rappresentanza Generale per l'Italia - intimata - avverso la sentenza n. 2626/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/09/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere DANILO SESTINI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario. 2 Rilevato che: la RSA-Sun Insurance Office Ltd. Rappresentanza Generale per l'Italia convenne in giudizio la ETRA S.p.A., chiedendone la condanna al pagamento della somma di 25.682,00 euro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, quale ammontare dei premi di tre contratti assicurativi di durata annuale che assumeva essersi automaticamente rinnovati, alla prima scadenza del 31 dicembre 2009, per mancanza di tempestiva disdetta;
la convenuta resistette alla domanda, opponendo il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle società pubbliche in house sancito dall'art. 57, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
con sentenza n. 24/2015, il Tribunale di Vicenza accolse la domanda di RSA-Sun e condannò ETRA s.p.a. al pagamento dell'importo suindicato, oltre interessi e spese di lite;
ETRA interpose appello, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), pt. 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), e lamentando, nel merito, l'erroneo rigetto delle proprie tesi difensive;
con sentenza n. 2626/2018, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame, confermando integralmente la decisione di primo grado;
per la cassazione di tale sentenza, ETRA s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito ITAS - Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni, depositando controricorso;
con ordinanza interlocutoria n. 23283/22 del 6.6.2022, la Terza Sezione civile della Corte ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite in relazione alla questione di giurisdizione dedotta col secondo motivo del ricorso;
in prossimità dell'adunanza, la ricorrente ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore;
3 il Pubblico Ministero ha concluso per la conferma della giurisdizione del giudice ordinario;
entrambe le parti hanno depositato memoria. Rilevato che: la compagnia controricorrente ha preliminarmente dedotto la inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva di ITAS

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