Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 19/12/2019, n. 34057
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5141/2016 R.G. proposto da PICCOLO MICHELE, C.F. PCC MHL 48CO3 I262Z, res. in Sant'Anastasia (NA), rapp.to e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. V F S del Foro di Napoli ed elett. dom.to presso lo studio dell'avv. C C in Roma, via Angelo Emo n.106;- ricorrente -contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rapp.ta e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso la quale per legge è dom.ta in Roma, via dei Portoghesi n.12;- contro ricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez.44^ N.7282/44/2015 depositata il 17 luglio 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2019 dal Consigliere L N;Ritenuto che: M P impugnava innanzi alla CTP di Napoli gli avvisi di accertamento N.REF01T803395/2009 e N. REF01T803401/2009, notificatigli dall'Agenzia delle Entrate di Napoli 2, con i quali questa aveva accertato, ai sensi dell'art.38 DPR n.600/1973, rispettivamente per gli esercizi 2004 e 2005, maggiori redditi imponibili rispetto a quelli dichiarati, richiedendo maggior IRPEF ed irrogando le connesse sanzioni. L'adìta CTP pronunciava sentenza N.134/05/2012, con la quale accoglieva i ricorsi ed annullava gli avvisi impugnati;su appello dell'Agenzia, la Sez.44^ della CTR della Campania ha pronunciato sentenza N.7282/44/2015, depositata il 17.07.2015, con la quale ha integralmente riformato la sentenza appellata, confermando l'avviso di accertamento per l'annualità 2004 e dichiarando improcedibili il ricorso originario relativo all'annualità 2005, compensando le spese del giudizio. Il Piccolo ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, asseritamente non notificata, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 16.02.2016, articolando quattro motivi di censura. L'Agenzia delle Entrate ha notificato in data 29.03.2016 controricorso. In data 13.07.2018 l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla quale si è associato il ricorrente con memoria del 20 giugno 2019, corredata di documentazione. Nell'udienza camerale del 10 luglio 2019, udita la relazione del Cons. dott. L N, la causa è stata decisa.
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