Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 11/05/2023, n. 19940

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 11/05/2023, n. 19940
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19940
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIUTTARI ALDO nato a PATTI il 10/10/1956 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D D;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore V M che ha concluso chiedendo L "I‘C.02"0 d;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti che dichiarava G A responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. .P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perché, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indirizzata al giudice di pace di Patti, in relazione al procedimento penale indicato nel capo di imputazione, attestava falsamente di aver conseguito per l'anno 2016 (anno di imposta rilevante ai fini della determinazione del reddito ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 115/2002), insieme al proprio nucleo familiare, un reddito complessivo pari ad euro 2.743,48 e, pertanto, di essere in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento del relativo beneficio, sottacendo così di avere in realtà conseguito per il medesimo anno di imposta un reddito complessivo pari ad euro 10.103,61, come accertato dalla Guardia di finanza di Patti.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che solleva un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 546, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello risposto alle specifiche doglianze mosse in sede di appello, così offrendo una motivazione meramente apparente. La difesa le richiama, evidenziando la buona fede dell'imputato che, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, si era riferito espressamente al 2017 e non al 2016, anche in considerazione del fatto che il modello ISEE era stato rilasciato il 02/02/2018. Lo stesso maresciallo Trifilò peraltro, non aveva saputo riferire, per non averlo accertato, se l'imputato avesse presentato o meno la Dichiarazione Sostitutiva Unica in data antecedente la presentazione della richiesta di ammissione al patrocinio spese dello Stato. Il reato non è configurabile atteso che l'infedele attestazione riguarda redditi il cui ammontare non ha implicato il superamento del limite;
si tratta, pertanto, di falso innocuo. In ogni caso, ci si trova di fronte ad un errore scusabile.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 21/01/23, è pervenuta memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale del difensore dell'imputato, avv. Carmelo Damiano.

5. Il ricorso è inammissibile. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, O M, Rv. 277518 - 02: in motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015;
cfr. anche, Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, A e altri, Rv. 263541 - 01). Il ricorrente, inoltre, evocando anche censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Costituisce, invero, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducano le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Smarco, Rv. 255568;
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849;
Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109;
Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).
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