Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2023, n. 19940

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2023, n. 19940
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19940
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIUTTARI ALDO nato a PATTI il 10/10/1956 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D D;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore V M che ha concluso chiedendo L "I‘C.02"0 d;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti che dichiarava G A responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. .P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perché, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indirizzata al giudice di pace di Patti, in relazione al procedimento penale indicato nel capo di imputazione, attestava falsamente di aver conseguito per l'anno 2016 (anno di imposta rilevante ai fini della determinazione del reddito ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 115/2002), insieme al proprio nucleo familiare, un reddito complessivo pari ad euro 2.743,48 e, pertanto, di essere in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento del relativo beneficio, sottacendo così di avere in realtà conseguito per il medesimo anno di imposta un reddito complessivo pari ad euro 10.103,61, come accertato dalla Guardia di finanza di Patti.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che solleva un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 546, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello risposto alle specifiche doglianze mosse in sede di appello, così offrendo una motivazione meramente apparente. La difesa le richiama, evidenziando la buona fede dell'imputato che, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, si era riferito espressamente al 2017 e non al 2016, anche in considerazione del fatto che il modello ISEE era stato rilasciato il 02/02/2018. Lo stesso maresciallo Trifilò peraltro, non aveva saputo riferire, per non averlo accertato, se l'imputato avesse presentato o meno la Dichiarazione Sostitutiva Unica in data antecedente la presentazione della richiesta di ammissione al patrocinio spese dello Stato. Il reato non è configurabile atteso che l'infedele attestazione riguarda redditi il cui ammontare non ha implicato il superamento del limite;
si tratta, pertanto, di falso innocuo. In ogni caso, ci si trova di fronte ad un errore scusabile.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 21/01/23, è pervenuta memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale del difensore dell'imputato, avv. Carmelo Damiano.

5. Il ricorso è inammissibile. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione
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