Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 06/07/2018, n. 17879

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 06/07/2018, n. 17879
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17879
Data del deposito : 6 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 6172-2017 proposto da: FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI

11, presso lo studio dell'avvocato P D R, rappresentata e difesa dall'avvocato S D S, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2018 contro 1382 G G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PARAGUAY

5, presso lo studio dell'avvocato R S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M B, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1157/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/06/2016 R.G.N. 991/2015. R.G. n. 6172/2017 RILEVATO CHE la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 26 agosto 2016, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'impugnativa del licenziamento intimato a G G da Ferrovie della Calabria Srl all'esito di una procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223 del 1991 avviata con comunicazione del 22 giugno 2011;
la Corte territoriale ha ritenuto l'inadeguatezza della comunicazione effettuata dalla società a mente dell'art. 4, co. 9, I. n. 223 del 1991, in quanto non consentiva "di verificare la reale aderenza della scelta operata da Ferrovie della Calabria al criterio fissato in sede di accordo sindacale, non contenendo quegli elementi fattuali indispensabili per stabilire la prossimità alla pensione dei lavoratore licenziato";
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Ferrovie della Calabria Srl con 2 motivi, cui ha resistito l'intimato con controricorso;

CONSIDERATO CHE

il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 4, comma 9, della I. n. 223 del 1991 ribadendo che la comunicazione della "puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1" prevista dalla norma richiamata non sarebbe necessaria allorquando siano adottati con accordo collettivo criteri di selezione diversi da quelli legali, come nella specie quello del possesso o della prossimità alla maturazione dei requisiti per il conseguimento del trattamento pensionistico;
la censura non può essere accolta in quanto sarebbe priva di fondamento logico una interpretazione che imponesse la comunicazione delle modalità applicative dei criteri di scelta solo nel caso in cui non vi sia un accordo collettivo che deroghi ai criteri legali, quando anche in tale caso vi è la necessità per le organizzazioni sindacali (e, loro tramite, per i lavoratori licenziati) di comprendere in qual modo sia stata poi in concreto effettuata la selezione nella fase di attuazione;
ciò anche quando il criterio di scelta sia unico - salvo il caso R.G. n. 6172/2017 che vengano licenziati tutti i lavoratori in possesso del medesimo requisito - in ossequio al principio per cui "occorre comunque specificarne le modalità di applicazione affinché la comunicazione raggiunga un livello di adeguatezza idoneo a far comprendere al lavoratore per quale ragione lui, e non altri colleghi, sia stato posto in mobilità o licenziato e quindi di poter contestare il recesso datoriale" (così Cass. n. 25152 del 2017;
v. pure Cass. n. 24352 del 2017);
il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, "in quanto risultante dalla documentazione in atti", rappresentato dalla circostanza che le organizzazioni sindacali erano a conoscenza delle date di assunzione dei lavoratori indicate nella precedente comunicazione aziendale del 22 giugno 2011;
la censura è inammissibile in quanto non assume rilievo decisivo, secondo le prescrizioni offerte dalle SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 che hanno rigorosamente interpretato il novellato n. 5 dell'art. 360 c.p.c., cui è sottoposta la sentenza impugnata, anche in relazione all'argomentazione spesa dalla Corte territoriale secondo cui "al fine di poter valutare la corretta applicazione del suddetto criterio sarebbe stato necessario il riscontro della sussistenza, in capo al lavoratore interessato, del requisito del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, riscontro che, però, non è stato possibile effettuare sulla base dell'elenco inviato come allegato alla comunicazione de qua, perché non sono stati riportati i dati concernenti l'epoca dell'assunzione e i periodi di contribuzione", e tale ratio decidendi non risulta efficacemente censurata;
il ricorso deve essere dunque rigettato con le spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo, con distrazione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012;
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