Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/09/2022, n. 25861
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guente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4913/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - ricorrente -contro FALLIMENTO TELIS s.r.I., in persona del curatore fallimentare p.t., dr. M V, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gaetano Donizetti n. 10 (CBA-Studio Legale Tributario), rappresentata e difesa dall'avv. S P, come da proc:ura in calce al controricorso - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il LAZIO depositata il 22 ottobre 2018, n. 7292/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza "cameralizzata" del 4 aprile 2022 dal Consigliere dr. S S;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. R M, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale.N. 4913/20 R.G. FATTI DI CAUSA A seguito di verifica generale condotta dalla G.d.F. di Roma per gli anni 2008- 2011, culminata in un p.v.c. del 18.6.2013, la D.P. III di Roma notificò a TEL.I.S. s.r.l. (che frattanto aveva incorporato l'omonima s.p.a. originariamente verificata - di seguito, Telis), per l'anno d'imposta 2008, un avviso di accertamento con cui si contestava l'omessa fatturazione di ricavi di gestione per C 4.589.659,18 e IVA corrispondente, per C 875.040,00, così recuperata a tassazione, oltre IRAP e accessori. La ripresa traeva origine dal "contratto di assistenza tecnica dei terminali radiomobili commercializzati da Telecom" stipulato il 3.5.2007 tra quest'ultima e la stessa Telis., avente ad oggetto interventi di sostituzione, reintegro, riparazione e aggiornamento software;in particolare era previsto che, in caso di sostituzione degli apparecchi a clienti Teleconn, la Telis avrebbe provveduto a rigenerare il prodotto per reintegrare le proprie scorte, frattanto cedendo alla stessa Telecom apparecchi nuovi o rigenerati. Secondo l'Agenzia delle Entrate, benché le parti avessero qualificato tale contratto come appalto di servizi, le operazioni descritte constavano in realtà di autonome e distinte compravendite e prestazione di servizi, soggette ad IVA. La società impugnò l'avviso con ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma, che con sentenza n. 24824/22/16 - frattanto fallita la società stessa - dichiarò cessata la materia del contendere quanto all'IRAP e io accolse quanto all'IVA. Avverso detta sentenza, propose appello l'Agenzia delle Entrate;la CTR del Lazio, con sentenza del 22.10.2018, n. 7292/2018, lo respinse, in particolare rilevando che, dalla lettura del testo negoziale, era da escludere che si trattasse di separate N. 4913/20 R.G. compravendite, perché gli elementi essenziali concernevano l'acquisizione di apparecchi guasti al prezzo di C 25,82 cad, e la retrocessione dei medesimi apparecchi riparati, allo stesso prezzo. L'Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, cui resiste la società con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale condizionato, sulla base di tre motivi. La società, nel procedimento N. 4668/2020 R.G., ha chiesto disporsi la riunione del presente procedimento (nonché di quelli iscritti ai NN. 4673/2020 e 4680/20 R.G.) al predetto. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE 1.1 — Con l'unico motivo, l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dolendosi dell'erronea qualificazione del contrat:to inter partes quale appalto di servizi, come operata apoditticamente dal giudice d'appello, consistendo in realtà le operazioni in autonome compravendite degli apparecchi, con connessa prestazione di servizi: ciò è dimostrato, secondo la ricorrente, dalla circostanza che Telis, acquisendo l'apparecchiatura guasta, ne diveniva proprietaria, mentre Telecom era obbligata a riacquistarne la proprietà, una volta che i beni fossero stati rigenerati. Pertanto, entrambe le cessioni non potevano che essere assoggettate al relativo regime fiscale, quantomeno ai fini IVA.N. 4913/20 R.G.
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