Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24478
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di RO RL nato a [...] il [...] MA PI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dell'avv. GIOVANNI MONTALTO, per il ricorrente PI TO, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 5 febbraio 2021 dal Tribunale di Milano, nei confronti di ND EO e PI TO, in relazione ai reati di cui agli a‘rtt. 110-648 e 110-640 cod. pen. La vicenda prendeva le mosse dall'estorsione perpetrata in concorso da alcuni soggetti di origine calabrese ai danni di EN RI (al quale, brandendo contro di lui una pistola, e minacciando di gravi ritorsioni lui e sue conoscenti, sarebbe stato imposto di concludere la vendita di un furgone in favore degli estorsori, dando atto del pagamento del corrispettivo, in realtà mai avvenuto). Il veicolo è stato poi intestato a PI TO. Quest'ultimo, unitamente a ND EO (nonché a TE ER, condannato non appellainte), avrebbe così posto in essere la ricettazione del furgone e, tacendone l'origine delittuosa, lo avrebbe fraudolentemente venduto al titolare di una società esercente la compravendita di automezzi usati.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso di PI TO 3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla valutazione degli elementi di prova a sostegno della ribadita affermazione di responsabilità in ordine alla ricettazione. La Corte territoriale avrebbe infatti escluso asetticamente che TO fosse coinvolto nel reato presupposto.
3.2. Violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla valutazione degli elementi di prova posti a sostegno della ribadita affermazione di responsabilità in ordine alla truffa. PI TO, sostiene la difesa, non avrebbe posto coscientemente in essere nessun artificio o raggiro, credendo in buona fede di essere il proprietario del veicolo acquistato dai parenti e da loro intestato a suo nome.
3.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 603 e 495 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante acquisizione di certificato di parentela tra PI TO e ND EO. La condizione di prossimi congiunti tra i due imputati sarebbe valsa a dimostrare l'insussistenza dell'elemento soggettivo nei reati contestati, rendendo plausibile il convincimento della correttezza del passaggio di proprietà del veicolo in suo favore.
3.4. Violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. penj nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per quanto attiene alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sul solo presupposto dell'assenza di circostanze positivamente valutabili.
4. Ricorso di ND EO 4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 629 cod. pen., nonché vizi congiunti di motivazione, riguardo alla erronea affermazione che l'imputato è estraneo all'estorsione che costituisce il reato presupposto della ricettazione di cui al capo a) della rubrica imputativa (nonostante la richiesta di rinvio a giudizio presentata il 19-27 ottobre 2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza nei confronti di MB EO e ND EO per l'estorsione in danno di EN RI).
5. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale e la difesa