Cass. civ., sez. VI, ordinanza 02/10/2020, n. 21179
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7022-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;- ricorrente -contro FALLIMENTO DAITONAUTO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato M N, rappresentata e difesa dall'avvocato M C;- controricorrente -Contro M.C. ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE, SV ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE;- intimate - avverso la sentenza n. 1973/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 19/07/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. L D P. FATTI DI CAUSA Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso avvisi di accertamento relativi ad IVA, IRES ed IRAP inerenti all'anno d'imposta 2004 e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo: innanzitutto l'inammissibilità dell'appello perché fondato su una eccezione nuova, incentrata sulla circostanza che l'art. 184 della legge fallimentare prevede che in caso di concordato preventivo i creditori conservino impregiudicati i diritti contro i coobbligati mentre la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale risulta incentrata sul fatto che il concordato fallimentare (e non preventivo) ha previsto un accordo conciliativo tra la fallita Jam Session s.r.l. ed i suoi creditori con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa;inoltre, nel merito, il concordato stipulato tra le parti ed omologato dal giudice vincola tali parti e quindi la decisione di rinunciare a quanto non previsto da detto concordato non può essere rimessa in discussione dato che gli avvisi di accertamento erano presenti nell'elenco dei contenziosi tributari di cui al suddetto concordato e ciò anche in virtù degli artt. 1239 e 1941 Ric. 2019 n. 07022 sez. MT - ud. 08-07-2020 -2- c.c., per cui la parziale rimessione del debito di cui al concordato omologato libera anche tutti i coobbligati di tale debito;rilevato che l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 53 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto l'Agenzia delle entrate ha invocato in appello l'art. 184 della legge fallimentare solo erroneamente in quanto era evidente, dal tenore dell'appello nel suo complesso, che il riferimento era invece all'art. 135 della legge fallimentare, norma peraltro che pone una disciplina del tutto analoga rispetto all'art. 184 della legge fallimentare;considerato che con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 135 e 184 della legge fallimentare nonché degli artt. 1239, 1301, 1304 e 1941 c.c. in quanto, in caso di concordato fallimentare, l'effetto esdebitatorio del concordato non produce effetto nei confronti dei soggetti responsabili in solido con il fallito;considerato che il primo motivo è fondato in quanto dal tenore dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate nel suo complesso - che la ricorrente ha riportato in ossequio al principio dell'autosufficienza - si riconosce agevolmente l'errore della stessa Agenzia delle entrate in quanto, aldilà della norma erroneamente citata, il principio di diritto affermato nell'appello (i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati) è lo stesso dell'art. 135 della legge fallimentare, norma peraltro che pone la Ric. 2019 n. 07022 sez. MT - ud. 08-07-2020 -3- stessa disciplina rispetto all'art. 184 della legge fallimentare e la CTR aveva il dovere di procedere - come peraltro poi in effetti ha fatto e ha fatto correttamente, ad ulteriore dimostrazione della palese riconoscibilità dell'errore e della sua ininfluenza - all'esatta qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio - sostanziali, attinenti al rapporto, o processuali, attinenti all'azione e all'eccezione - cosicché non può dirsi mutato il thema decidendum sottoposto al giudice di merito: peraltro secondo questa Corte lo svolgimento di considerazioni fattuali e giuridiche diverse da quelle prospettate nel ricorso introduttivo non costituisce un ampliamento del "thema decidendum" cristallizzatosi sulla base delle contestazioni inizialmente mosse all'atto impositivo - e, quindi, una domanda nuova, inammissibile ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 - ma si risolve nell'illustrazione delle tesi giuridiche e dei fatti che le sostengono già rientranti nell'ambito delle questioni devolute al sindacato del giudice (Cass. n. 1291 del 2020): principio analogo è stato affermato da Cass. n. 13535 del 2018, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;Ric. 2019 n. 07022 sez. MT - ud. 08-07-2020 -4- considerato, quanto al secondo motivo, che secondo l'art. 135 della legge fallimentare (dettato in tema di concordato preventivo, ossia la procedura utilizzata nel caso di specie) «Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso»;considerato peraltro che l'art. 184 della legge fallimentare (dettato in tema di concordato fallimentare o successivo, la cui ratio è simile a quella del concordato preventivo) prevede una disciplina del tutto analoga («Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso»), il che dimostra che in materia di procedura concorsuali ricorre il principio generale secondo cui, al fine di favorire al massimo gli accordi e la conclusione delle onerose procedure, i creditori conservano impregiudicati i diritti e le azioni nei confronti dei coobbligati;
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