Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 17408
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Testo completo
te 27 APR 2023 SENTENZA ‘,.
3..VUNZIONAR1,0 L\ RIO sul ricorso proposto da _ D M M nato a Vittoria il 15/10/1964;
avverso la ordinanza del 17/10/2022 della Corte di Appello di Catania;
udita la relazione svolta dal Consigliere G N ;
lette le conclusioni del PG dr.ssa L O che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 ottobre 2022, la Corte di appello di Catania, a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza dalla Corte di Cassazione in data 15 luglio 2021, in ordine ad istanza di riparazione di ingiusta detenzione avanzata da D M M, sanciva il diritto dell'interessato all'indennizzo pari ad euro 12.265,00 ed accoglieva, altresì, la relativa doglianza riguardante la mancata condanna, al riguardo, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, condannando il medesimo al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma a titolo di indennizzo per l'ingiusta detenzione complessivamente sofferta ed alla rifusione delle spese processuali.
2. Avverso tale ordinanza D M M propone ricorso con un unico motivo di impugnazione.
3. Rappresenta il vizio di violazione di legge e di carenza di motivazione, nella parte in cui l'indennizzo è stato liquidato secondo un mero criterio aritmetico. La corte non avrebbe considerato gli ulteriori pregiudizi derivanti dall'intervenuto strepitus fori e dalle perdite economiche. Non si sarebbe spiegata la lapidaria asserzione per cui l'allegato pregiudizio conseguente alla pubblicazione di articoli di giornale sarebbe corrispondente a quello della stessa privazione di libertà personale. Mentre invece, la diffusione della notizia di un arresto rappresenterebbe una lesione più grave rispetto alle normali conseguenze della perdita della libertà personale. Sarebbe altresì viziata la ordinanza nella parte in cui non valorizza il danno patrimoniale conseguente alla allegata contrazione del volume di affari. In proposito, sarebbe illogica la definizione dell'allegato prospetto del fatturato e costi, quale atto unilaterale e privo di ufficialità, essendo unilaterali tutti i documenti contabili né sarebbe lecito dubitare della sua corrispondenza con il bilancio siccome promanante da un consulente. Si contesta anche la tesi per cui tale prospetto non proverebbe che la contrazione del volume di affari sarebbe dipesa dai giorni di ingiusta detenzione, sul rilievo per cui l'intervenuto sequestro della azienda sarebbe conseguenza diretta dell'arresto siccome disposto con la stessa ordinanza applicativa della misura personale e, quindi, fondato sullo stesso fumus dell'arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Quanto alla contestazione della mancata considerazione del danno all'immagine patito, va premesso che questa Suprema Corte ha sostenuto che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari, cfr. Sez. 4, n. 34664 del 10/6/2010, Rv. 248078), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante, Sez. 4 n. 10123 del 17/11/2011, Rv. 252026;
6.10.2009 n.40906;
25/2/2010, 10690, Rv. 246425). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione,
3..VUNZIONAR1,0 L\ RIO sul ricorso proposto da _ D M M nato a Vittoria il 15/10/1964;
avverso la ordinanza del 17/10/2022 della Corte di Appello di Catania;
udita la relazione svolta dal Consigliere G N ;
lette le conclusioni del PG dr.ssa L O che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 ottobre 2022, la Corte di appello di Catania, a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza dalla Corte di Cassazione in data 15 luglio 2021, in ordine ad istanza di riparazione di ingiusta detenzione avanzata da D M M, sanciva il diritto dell'interessato all'indennizzo pari ad euro 12.265,00 ed accoglieva, altresì, la relativa doglianza riguardante la mancata condanna, al riguardo, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, condannando il medesimo al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma a titolo di indennizzo per l'ingiusta detenzione complessivamente sofferta ed alla rifusione delle spese processuali.
2. Avverso tale ordinanza D M M propone ricorso con un unico motivo di impugnazione.
3. Rappresenta il vizio di violazione di legge e di carenza di motivazione, nella parte in cui l'indennizzo è stato liquidato secondo un mero criterio aritmetico. La corte non avrebbe considerato gli ulteriori pregiudizi derivanti dall'intervenuto strepitus fori e dalle perdite economiche. Non si sarebbe spiegata la lapidaria asserzione per cui l'allegato pregiudizio conseguente alla pubblicazione di articoli di giornale sarebbe corrispondente a quello della stessa privazione di libertà personale. Mentre invece, la diffusione della notizia di un arresto rappresenterebbe una lesione più grave rispetto alle normali conseguenze della perdita della libertà personale. Sarebbe altresì viziata la ordinanza nella parte in cui non valorizza il danno patrimoniale conseguente alla allegata contrazione del volume di affari. In proposito, sarebbe illogica la definizione dell'allegato prospetto del fatturato e costi, quale atto unilaterale e privo di ufficialità, essendo unilaterali tutti i documenti contabili né sarebbe lecito dubitare della sua corrispondenza con il bilancio siccome promanante da un consulente. Si contesta anche la tesi per cui tale prospetto non proverebbe che la contrazione del volume di affari sarebbe dipesa dai giorni di ingiusta detenzione, sul rilievo per cui l'intervenuto sequestro della azienda sarebbe conseguenza diretta dell'arresto siccome disposto con la stessa ordinanza applicativa della misura personale e, quindi, fondato sullo stesso fumus dell'arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Quanto alla contestazione della mancata considerazione del danno all'immagine patito, va premesso che questa Suprema Corte ha sostenuto che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari, cfr. Sez. 4, n. 34664 del 10/6/2010, Rv. 248078), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante, Sez. 4 n. 10123 del 17/11/2011, Rv. 252026;
6.10.2009 n.40906;
25/2/2010, 10690, Rv. 246425). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione,
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