Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2021, n. 03944

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2021, n. 03944
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03944
Data del deposito : 2 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
trattato il processo con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 19-26 marzo 2019, precisato non essere ancora prescritto il reato in considerazione dei periodi di sospensione del relativo termine dal 10 aprile 2017 al 22 dicembre 2017, ha confermato la sentenza di condanna di SE IG alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per mesi 6, per il reato di cui all'art. 187, comma 8, cod.strada (perché, fermato dai Carabinieri alla guida di un veicolo, rifiutava di sottoporsi agli accertamenti strumentali ad accertare lo stato attuale di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in data 26 settembre 2013).

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) l'inosservanza di legge ed il vizio di motivazione, tenuto conto delle incertezze del teste Lo Leggio in ordine all'espletamento di precedenti controlli nei confronti dell'imputato, ai suoi sintomi specifici, alle circostanze del controllo e della conseguente assenza di elementi probatori chiari e concordanti relativamente alla condotta di guida e allo stato di alterazione, in considerazione, da un lato, della possibile riconducibilità della dilatazione delle pupille al buio e, dall'altro lato, della possibile assunzione della droga molte ore prima;
2) l'inosservanza dell'art. 606, primo comma, lett. d, cod.proc.pen., stante la mancata assunzione ex art. 507 cod.proc.pen. della prova decisiva (testimonianza di SC EL, proprietario del veicolo), già ammessa dal primo giudice e, poi, revocata.

3.11 giudizio è stato celebrato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può essere accolto.

2. La prima censura, avente ad oggetto la penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile, atteso che non denuncia alcuna lacuna, contraddittorietà

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