Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/2019, n. 29336

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/2019, n. 29336
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29336
Data del deposito : 13 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 30221-2017 proposto da: LO RA OR, ON GI, IN OS IA, AR IA CA, IF OS, LA AR RM, CO IN, SI UE, domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIANDOLFO REDINI, ROBERTO ALLOTTA;

- ricorrenti -

contro

LO NO, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE RAO;

- controricorrente -

nonchè

contro

TI ST, PARROTTA GAETANO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 568/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA IA SOLDI che ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo, assorbito il 3°, rigetto del 1° motivo;
udito l'Avvocato ROBERTO ALLOTTA;
30221/2017

FATTI DI CAUSA

1. Avendo AR La BE, NZ GR, RI RM ON, AG ON, SA RI VE, RE Lo RA, SA LI e UE SS adito il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico, per ottenere la condanna di NT ZZ a corrispondere loro la somma di denaro necessaria a eliminare difetti e danni da lui arrecati all'appartamento sottostante, con sentenza definitiva del 4 ottobre 2011 il Tribunale condannava il convenuto a corrispondere agli attori un importo risarcitorio di C 36.714,30 oltre interessi e spese di lite. Il ZZ proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte di Palermo con sentenza del 27 marzo 2017 accoglieva parzialmente, riducendo l'importo a C 19.142,27. 2. AR La BE, NZ GR, RI RM ON, AG ON, SA RI VE, RE Lo RA, SA LI e UE SS hanno presentato ricorso, da cui si è difeso con controricorso il ZZ. Trattato in adunanza ex articolo 380 bis c.p.c. il ricorso è stato rimesso in pubblica udienza, con ordinanza del 12 marzo 2019.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è articolato in tre motivi.

3.1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità per violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c. In appello il ZZ avrebbe addotto per la prima volta che la spesa di riparazione sostenuta da controparte sarebbe stata di C 14.727,27 come da fattura della ditta che l'aveva eseguita, fattura che chiedeva di poter produrre;
e controparte si sarebbe opposta. La corte territoriale invece avrebbe messo questo a base della decisione, per preteso difetto di contestazione specifica degli appellati, che avevano invece "rilevato la novità ed inammissibilità di tale eccezione", così affermando in comparsa di risposta e poi in conclusionale. I motivi di gravame non avrebbero presentato alcuna fondatezza e non avrebbero assunto alcuna rilevanza, il ZZ non essendo stato legittimato a produrre la fattura.

3.1.2 In effetti, la stessa corte territoriale riassume l'atto d'appello nel senso che il ZZ avrebbe lamentato, in primis, che il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto sussistenti i danni, che la consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe potuto accertare, e aveva addotto, in subordine, che "andava comunque ritenuto che il costo dei lavori in oggetto ammontava ad euro 14.727,27, importo che gli appellati avevano corrisposto alla ditta EO, appaltatrice dei lavori, come da fattura acquisita soltanto dopo la sentenza di primo grado". Gli attuali ricorrenti, come la stessa corte territoriale ancora espone, "contestavano l'avverso appello" / adducendo che "l'appellante non era legittimato a produrre la fattura" e che correttamente il primo giudice si era fondato sugli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio. Il giudice d'appello, allora, ha inequivocamente ritenuto inammissibile la fattura in

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