Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2020, n. 11302

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2020, n. 11302
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11302
Data del deposito : 3 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A K nato a Casablanca (Marocco) il 19/09/1991 avverso la sentenza del 26/09/2018 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere B C;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, A P, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. P A che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, emessa il 26 settembre 2018, ha riformato la condanna di A K pronunciata dal Tribunale di Castrovillari il 12 gennaio 2018, in relazione al reato di tentato omicidio ascrittogli, riqualificando la condotta in quella di lesioni personali aggravate, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 1 cod. pen., rideterminando la pena irrogata all'imputato, in quella di anni due mesi sei di reclusione, con revoca delle pene accessorie e della misura di sicurezza disposte con la pronuncia di primo grado.

2. Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, nei motivi di seguito riassunti, tre vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Si deduce che la Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo dei principi in tema di valutazione frazionata dell'attendibilità della parte lesa da escludersi quanto il giudizio di inattendibilità si riferisce a parti del narrato che inficiano la credibilità delle parti del racconto di cui sono antecedente logico. Si ritiene attendibile l'indicazione dell'autore dell'aggressione sulla base della credibilità del racconto circa il movente, la dinamica del fatto e l'indicazione dell'ora precisa con modalità dell'aggressione, narrate dalla parte lesa. L'indicazione dell'autore del fatto è antecedente logico al movente, del fatto e delle modalità dell'aggressione, tutte parti del racconto non ritenute attendibili dalla Corte di appello. Peraltro si richiama giurisprudenza di questa Corte che esclude il giudizio di credibilità frazionata quando si tratta di un solo episodio intervenuto in un unico contesto temporale, risultando in tale caso un'intrinseca interferenza tra le varie parti del narrato (Sez. 3 n. 19495 del 2015). Nel caso al vaglio vi sarebbe un unico episodio, nello stesso contesto che deve quindi soggiacere alla regola generale;
sicché è illegittima la valutazione frazionata, trattandosi sempre di narrato che vede le singole parti interferire tra loro. La Corte di appello ritiene verosimile che la sera stessa dell'aggressione era avvenuta una rissa tra sette persone e che il ferimento sia in qualche modo collegato a detta rissa;
quindi il ricorrente evidenzia che chiunque dei partecipanti potrebbe essere autore del ferimento per cui si procede.
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