Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2022, n. 525

CASS
Sentenza
11 novembre 2022
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Sentenza
11 novembre 2022

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In tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2022, n. 525
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 525
Data del deposito : 11 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

0 0525-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1555 Giorgio Fidelbo CC 11/11/2022 Enrico Gallucci R.G.N. 24127/22Benedetto NÒ US -Relatore- Paola Di Nicola Travaglini RO Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MO DE HI di Siena LE e Factoring Banca per i servizi finanziari alle imprese SP avverso decreto del Tribunale di Latina del 6 maggio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto NÒ US;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birrittieri, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Latina, giudicando dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 da MO DE HI di Siena LE e Factoring Banca per i servizi finanziari alle imprese SP avverso la reiezione della domanda di insinuazione al passivo relativa alla procedura di prevenzione promossa ai danni di GA RO e GA GI e inerente alle pretese legate a rapporti di leasing finanziario intrattenuti dalla detta ricorrente con la società IMM.G. srl, avvinta nelle quote e nel patrimonio dalla misura patrimoniale citata, ha confermato la decisione assunta dal giudice delegato.

2. Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con la sentenza n. 17853 del 28 gennaio 2021, ha annullato il provvedimento impugnato mettendo in evidenza che l'esclusione del credito trovava ragione nell'indimostrata sussistenza del "requisito della buona fede, senza previamente verificare l'esistenza di un rapporto di strumentalità tra il contratto di locazione finanziaria e l'attività illecita sulla base della quale è stata riconosciuta la pericolosità sociale del proposto e in forza della quale è stato pronunciato il conseguente provvedimento di confisca di prevenzione"; accertamento ritenuto propedeutico alla successiva verifica della buona fede, indebitamente anteposta nel provvedimento impugnato.

3.Con il decreto descritto in epigrafe il Tribunale di Latina, giudicando in sede di rinvio ha nuovamente confermato la reiezione dell'opposizione interposta dal creditore istante. In particolare, sul piano della strumentale funzionalità (della fonte) del credito oggetto di insinua rispetto all'attività illecita posta a fondamento della pericolosità sociale ascritta al proposto, il Tribunale ha evidenziato la sostanziale eccentricità del contratto di leasing finanziario indicato a supporto della pretesa, che non poteva ritenersi finalizzato a dotare la IMM.G. srl di beni strumentali alla relativa attività di impresa bensì a garantire alla stessa ulteriori disponibilità finanziarie destinate "a confluire nell'attività di reimpiego delle condotte sintomatiche della pericolosità sociale indicata a supporto della confisca". Tanto perché la società coinvolta nella confisca, stipulando analogo contratto di locazione finanziaria con altro istituto · ED LE SP -, aveva finanziato l'acquisizione di beni identici a quelli presi in considerazione dal rapporto negoziale evocato a sostegno della domanda, della quale dunque la IMMG non necessitava per l'ordinario svolgimento della relativa attività

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