Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2021, n. 44573

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2021, n. 44573
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44573
Data del deposito : 2 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A G, nata ad Acerra il 7/8/1954, A C, nato ad Acerra il 2/7/1954, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia in data 22/2/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere C R;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F T, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 379/16 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia applicò a V A la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e di 3.500 euro di multa in relazione ai reati previsti dagli artt. 473 e 474-ter cod. pen., commessi in concorso con S T e E S. Con lo stesso provvedimento, il Giudice procedente dispose, ai sensi dell'art. 474-bis cod. pen., la confisca dell'immobile in cui erano stati commessi i reati.

1.1. Dopo il passaggio in giudicato dell'indicata sentenza, G e C A, genitori del condannato, proposero incidente di esecuzione volto alla revoca della confisca, assumendo di essere i proprietari dell'immobile oggetto della misura ablativa. Tuttavia, con ordinanza in data 22/2/2021, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, rilevando come i richiedenti, pur essendo terzi estranei alla commissione dei reati e titolari del bene utilizzato per la loro commissione, non avessero dimostrato di non avere potuto prevederne l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsi in difetto di vigilanza.

2. G e C A hanno proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza per mezzo comune del difensore di fiducia, avv. Giovanni Bianco, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 111 Cost. per violazione del principio di imparzialità del giudice, atteso che il Giudice che aveva deciso sulla revoca sarebbe stato il medesimo che aveva emesso il provvedimento in sede di cognizione e che, come tale, avrebbe potuto essere animato da un atteggiamento "conservativo" rispetto al provvedimento di confisca.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 240 e 474-bis cod. pen. e 666 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 Cost., essendo lo strumento dell'incidente di esecuzione per sua natura inidoneo a garantire la pienezza dei diritti difensivi del terzo estraneo ai fatti, realizzando solo in via mediata il diritto alla prova e risultando influenzato
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