Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 25/10/2022, n. 31484

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 25/10/2022, n. 31484
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31484
Data del deposito : 25 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 26100-2016 proposto da: A A, F M LUIGIA, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA GIUSEPPE VERDI

9, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentati e difesi dall'avvocato R M;

- ricorrenti -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, G M, L M, EANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 222/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/07/2016 R.G.N. 208/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere Dott. G M. FATTO RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Cagliari respingeva l'opposizione al precetto notificato, rispettivamente, il 24 Marzo 2007 ed il 30 Marzo 2007 dall'Inps agli attuali ricorrenti con il quale era intimato il pagamento di euro 18.424,33 a titolo di contributi, somme aggiuntive e spese sulla base di un decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dallo stesso istituto previdenziale il 12 gennaio 1983;

2. in particolare, il Tribunale escludeva che il diritto di credito si fosse estinto successivamente alla formazione del titolo esecutivo, in quanto, oltre alla sospensione della prescrizione per effetto di interventi normativi, erano intervenuti anche una serie di atti interruttivi;

3. la Corte di appello di Cagliari confermava la pronuncia di primo grado. Osservava che, delle questioni devolute, quelle oggetto del primo e del terzo motivo di appello erano questioni «nuove». I ricorrenti, in primo grado, infatti, avevano dedotto esclusivamente la tardività del precetto rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo ed eccepito la prescrizione del diritto di credito mentre, solo con l'atto di appello, avevano dedotto che le intimazioni di pagamento, notificate dall'Inps il 24 e il 30 marzo 2007, ad essi appellanti in qualità di soci illimitatamente responsabili, non erano mai state precedute dalla notifica, nei loro confronti, di alcun atto esecutivo;
inoltre, solo in sede di impugnazione, era posta la questione della invalidità della notifica dell' atto di precetto del 10 giugno 1996, in quanto effettuata a Maria Luigia Fenu, che non era più liquidatrice della società, in quanto quest'ultima era stata cancellata dal registro delle imprese;

4. le restanti censure, per la Corte di merito, erano infondate;
i poteri officiosi erano stati correttamente esercitati dal Tribunale - che aveva acquisito la produzione documentale dell'INPS, tardivamente prodotta- senza contestazione dei ricorrenti che, anzi, avevano manifestato una sostanziale acquiescenza;

5. avverso la decisione, propongono ricorso per cassazione i ricorrenti in epigrafe, con quattro motivi, successivamente illustrati con memoria. Resiste l'INPS con controricorso;
DIRITTO CONSIDERATO CHE:
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