Cass. pen., sez. VII, ordinanza 01/12/2021, n. 44456
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI M VO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 01/06/1988 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere R A;MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza n.201/2021 la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Campobasso nei confronti di D M V per il reato di cui all'art.385 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza: a) per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione, valorizzando la protrazione dell'evasione e l'intensità del dolo. A differenza di quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza dell'imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime degli arresti domiciliari, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità. La medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle attenuanti generiche avendo la Corte territoriale congruamente motivato la valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
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