Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/11/1989, n. 4818
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Come risulta in particolare dai lavori preparatori del d.l. 7 febbraio 1977 n. 15 (convertito, con modifiche, dalla legge 7 aprile 1977 n. 102) e dalla ratio, perseguita dal legislatore, di incrementare il commercio con l'estero, le "imprese industriali ed artigiane operanti nel settore manifatturiero", beneficiarie dello sgravio contributivo di cui all'art. 1, primo comma, della legge 28 novembre 1980 n. 782, si caratterizzano - al pari delle "imprese manifatturiere" di cui all'art. 1 del citato d.l. n. 15 del 1977 - come imprese produttrici di beni Atti ad essere competitivi sui mercati internazionali per la diminuzione di costo indotta dallo sgravio degli oneri sociali. In tale categoria, pertanto, non rientrano - con conseguente esclusione del diritto a fruire dello sgravio di cui alla citata norma dell'art. 1 della legge n. 782 del 1980 - quelle imprese che, senza produrre beni, svolgono solo una attività diretta a favorire la commerciabilità di quelli di altre aziende, assicurando i potenziali acquirenti, mediante le cosiddette prove di qualità, della bontà di tali prodotti. ( V 863/88, mass n 457249).*