Cass. civ., sez. II, sentenza 06/07/2021, n. 19061

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/07/2021, n. 19061
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19061
Data del deposito : 6 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 366-2016 proposto da: P I S, elettivamente domiciliata in ROMA, ,/f VIA

DOMENICO CIMAROSA

13, presso lo studio dell'avvocato M T, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato V P giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

RESIDENZA MADONNA IN CAMPAGNA SRL;
- intimata - nonchè

contro

M A, domiciliato in ROMA presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato 7-)r MASSIMO D'ONOFRIO giusta procura in calce all'atto di costituzione;
- resistente - avverso la sentenza n. 1191/2014 del TRIBUNALE di B A, depositata il 18/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2020 dal Consigliere Dott. M C;
Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. A C, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti;

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. M A, quale cessionario del credito di cui al corrispettivo del contratto di subappalto concluso tra la Palma Immobiliare s.r.l. (quale subappaltante) e la CFM s.c.a.r.l. (quale subappaltatrice) ed avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili nel cantiere in Gallarate alla via Madonna di Campagna, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio la Palma Immobiliare e la Residenza Madonna in Campagna S.r.l. (originaria parte committente), affinché fosse dichiarata la nullità del contratto di subappalto ed in via subordinata affinché fosse accertato l'arricchimento indebito da parte delle convenute;
nel caso invece di accertamento della validità del contratto di subappalto, chiedeva la condanna delle convenute al pagamento del corrispettivo ancora dovuto. Nella resistenza delle convenute, il Tribunale adito, con la sentenza n. 1191 del 2/7/2014, rigettava l'eccezione di difetto di competenza del giudice adito nonché quella di difetto di legittimazione attiva del Matera;
dichiarava il difetto di Ric. 2016 n. 00366 sez. 52 - ud. 26-11-2020 -2- legittimazione passiva della committente e, disattesa la domanda di nullità, accertava l'inadempimento della Palma Immobiliare e la condannava al pagamento in favore dell'attore della somma di C 81.169,92. Quanto all'eccezione di incompetenza del Tribunale, per essere stata pattuita la competenza del collegio arbitrale, la sentenza osservava che la clausola, accanto alla designazione degli arbitri, prevedeva anche la competenza del Tribunale di Napoli, il che portava ad affermare che non potesse reputarsi inequivocabilmente adottata la soluzione a favore della competenza degli arbitri, mancando la certezza circa l'effettiva volontà dei contraenti di devolvere le controversie scaturenti dal contratto esclusivamente agli arbitri stessi. In merito alla cessione del credito, che la società cooperativa subappaltatrice aveva effettuato in favore del Matera, il Tribunale rilevava che la cessione è esclusa solo per i crediti di natura personale o per quelli la cui cessione sia espressamente vietata dalla legge. Nella fattispecie non ricorreva alcuna delle ipotesi in esame, sicchè, potendosi anche addivenire alla cessione di un credito futuro o anche solo sperato, poiché esisteva il rapporto giuridico dal quale sorgeva il credito ceduto, l'atto in esame aveva i requisiti di determinabilità che ne assicuravano la validità. Andava però ravvisata la carenza di legittimazione passiva della committente originaria, in quanto il contratto di subappalto produceva effetti, anche quanto al diritto al compenso, esclusivamente tra la subcommittente e la Ric. 2016 n. 00366 sez. 52 - ud. 26-11-2020 -3- subappaltatrice, essendo quindi escluso che il Matera potesse vantare diritti nei confronti della società che aveva agito quale committente nel contratto di appalto. Quindi era esclusa la ricorrenza di una causa di nullità del contratto di subappalto, atteso che le opere da eseguire erano state correttamente individuate con l'indicazione del compenso a misura. Né poteva ravvisarsi la contrarietà alla previsione di cui all'art. 9 della legge n. 192/1998, posto che non ricorreva un'ipotesi di dipendenza economica, quale richiesta dalla legge de qua. Una volta esclusa la nullità, era però meritevole di accoglimento la richiesta di condanna al pagamento del residuo corrispettivo. Infatti, una volta provata l'esistenza del contratto e delle ragioni di credito, era onere della parte debitrice, nella specie la Palma Immobiliare, dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione per effetto del proprio adempimento. Nel caso di specie, dall'accertamento tecnico preventivo, la cui acquisizione doveva reputarsi ammissibile, pur in assenza di un formale provvedimento di acquisizione, emergeva che erano stati eseguiti dalla cedente il credito i lavori di cui al SAL del 20.12/2008 per un importo di C 201.169,62, sicché, avendo la Palma versato solo l'importo di C 120.000,00 residuava un credito insoddisfatto, alla cui riscossione era legittimato il Matera, di C 81.169,92. Avverso tale sentenza proponeva appello la Palma Immobiliare S.r.l., cui resisteva il solo M A. Ric. 2016 n. 00366 sez. 52 - ud. 26-11-2020 -4- La Corte d'Appello di Milano con ordinanza del 30/9/2015 ha dichiarato l'appello inammissibile, in quanto non aveva ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c.

2. Avverso la sentenza del Tribunale nonché averso l'ordinanza della Corte d'Appello la Palma Immobiliare S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memorie. M A resiste ai soli fini della discussione orale. La Residenza Madonna di campagna S.r.l. non ha svolto difese in questa fase.

3. Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso, notificato in data lunedì 21 dicembre 2015, atteso che l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c. della Corte d'Appello di Milano risulta essere stata comunicata (come da attestazione telematica di cancelleria in atti) e notificata dalla controparte in data 21/10/2015, risultando quindi rispettato il termine di cui all'art. 348 ter co. 3 c.p.c. Va invece rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., la quale è stata emessa nel rispetto della previsione di cui all'art. 348 bis c.p.c., senza che si profili in ricorso la presenza di vizi suoi propri che eccezionalmente ne permettano l'autonoma impugnabilità in questa sede, come precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1914/2016. Va altresì rilevata la superfluità della richiesta di rinnovare la notifica del ricorso alla originaria società committente e ciò sia in ragione del fatto che la materia del contendere implicata dai motivi di ricorso coinvolge solo la ricorrente ed il
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