Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/1975, n. 423

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Qualora un soggetto abbia designato i propri figli minori come beneficiari di un contratto di Assicurazione a favore dei superstiti, stipulato con un ente aziendale di assistenza, ed abbia nominato, ai sensi dell'art 356 cod civ, un curatore speciale abilitato a riscuotere, dopo la sua morte, le somme dovute agli stessi minori, in virtu di tale contratto, il curatore non e litisconsorte necessario nel giudizio promosso dalla madre dei minori, contro il suindicato ente, al fine di ottenere la dichiarazione di inopponibilita ai medesimi, dei pagamenti effettuati al detto curatore, sul presupposto che, non ricorrendo le condizioni per l'applicabilita del citato art 356 cod civ, il curatore stesso avrebbe agito senza rappresentanza.*

La norma di cui all'art 1190 cod civ - secondo cui il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore se questi non prova che cio che fu pagato e stato rivolto a vantaggio dell'incapace - non puo trovare applicazione nell'ipotesi in cui il pagamento e stato eseguito a persona diversa dall'incapace e dal suo rappresentante legale.*

L'art 356 cod civ, - che consente a chi compie una donazione o dispone per testamento a favore di un minore, di nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati - introducendo una deroga alla regola generale per cui la rappresentanza dei minori e l'amministrazione dei loro beni competono al genitore esercente la patria potesta, integra una norma eccezionale e di stretta interpretazione e non e, pertanto, applicabile alle donazioni indirette, riguardo alle quali le norme sulle donazioni dirette sono applicabili unicamente nei limiti di cui all'art 809 cod civ. ( nella specie, e stato escluso che un genitore potesse nominare, in base alla citata norma, un curatore speciale ai figli minori, autorizzandolo a riscuotere, dopo la sua morte, il premio di un contratto di Assicurazione a favore dei superstiti di cui i minori stessi erano stati designati come beneficiari, avendo il giudice di merito escluso che tale designazione costituisse una donazione diretta o una disposizione testamentaria).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/1975, n. 423
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 423
Data del deposito : 5 febbraio 1975

Testo completo

La norma di cui all'art 1190 cod civ - secondo cui il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore se questi non prova che cio che fu pagato e stato rivolto a vantaggio dell'incapace - non puo trovare applicazione nell'ipotesi in cui il pagamento e stato eseguito a persona diversa dall'incapace e dal suo rappresentante legale.*